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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15769/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa contestava che il Giudice non avrebbe applicato correttamente il principio di specialità ex art. 721 c.p.p., sostenendo che tale norma introduce una condizione di procedibilità: in mancanza dell'assenso dello Stato di esecuzione non si può esercitare l'azione penale per fatti anteriori e diversi da quello per cui è stata concessa la consegna, salvo il compimento di atti urgenti e l'assunzione delle prove non rinviabili (artt. 346 e 392 c.p.p.). Aggiungeva che non sarebbe applicabile la deroga prevista dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI (art. 27 par. 2 lett. c) relativa al principio di specialità attenuato), e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi infondati richiamando il testo dell'art. 721 c.p.p. e la disciplina specifica del mandato di arresto europeo (artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69). Ha confermato l'orientamento secondo cui la Decisione Quadro 2002/584/GAI introduce un principio di specialità attenuato: lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi da quelli di consegna senza il consenso dello Stato di esecuzione a condizione che il procedimento non comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale né durante il procedimento né in esito a esso. La Corte ha altresì ricordato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. Leymann-Pustovarov) e il dovere del giudice nazionale di interpretare il diritto interno conformemente alla Decisione Quadro. Ne consegue che il G.U.P. aveva correttamente applicato il principio vigente e l'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 721 cod. proc. pen.

    «1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa. 2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna».

    Il principio di specialità vincola la possibilità di sottoporre l'estradato a procedimenti o misure per fatti anteriori alla consegna, ma non impedisce atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili; il comma 5 prevede eccezioni (consenso, estensione, rientro volontario ecc.).

  • art. 26 legge 22 aprile 2005, n. 69

    «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale».

    Prevede la condizione della consegna e alcune eccezioni al principio di specialità; è norma speciale relativa al mandato di arresto europeo.

  • art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiama i limiti del principio di specialità nella procedura attiva di consegna MAE; va interpretato in conformità alla Decisione Quadro e alla giurisprudenza europea.

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI (art. 27 par. 2 lett. c)

    «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale»

    Introduce il criterio della specialità attenuata: la regola di specialità non si applica quando il procedimento non comporta misure restrittive della libertà, consentendo così il perseguimento penale di reati anteriori e diversi senza il consenso dello Stato di esecuzione.

  • Sentenza Corte di Giustizia (Leymann-Pustovarov, 1/12/2008)

    consente allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna a condizione che la persona non sia ristretta né durante tale procedimento, né in conseguenza di questo.

    Conferma l'interpretazione della Decisione Quadro: autorizza procedimento e anche condanna per reati anteriori e diversi se non si traduce in privazione della libertà della persona consegnata.

  • artt. 346 e 392 cod. proc. pen.

    Citati come fondamento per il compimento di atti urgenti e per l'assunzione delle prove non rinviabili anche quando la specialità impone la sospensione del processo.

  • art. 717 commi 2 e 2‑bis cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità con cui l'estradato può esprimere consenso alla deroga al principio di specialità; menzionato tra le eccezioni all'art. 721.

Massime di principio

  • In materia di mandato di arresto europeo vige un principio di specialità attenuato: lo Stato di emissione può perseguire reati anteriori e diversi senza il consenso dello Stato di esecuzione solo se il procedimento non comporta misure restrittive della libertà dell'estradato né durante il processo né in seguito.
  • Se è necessaria una misura restrittiva della libertà per i reati contenuti nel mandato di arresto europeo, tale misura legittima temporaneamente la restrizione anche per reati diversi, ma in assenza di tale giustificazione l'assenso dello Stato di esecuzione è richiesto.
  • Anche quando opera la specialità, sono consentiti gli atti urgenti e l'assunzione delle prove non rinviabili (art. 721 c.p.p., artt. 346 e 392 c.p.p.).
  • Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno conformemente alla Decisione Quadro e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (obbligo di interpretazione conforme), nei limiti del divieto di interpretazione contra legem.
  • Le eccezioni al principio di specialità (consenso dell'estradato o dello Stato di esecuzione, reati non punibili con misura detentiva, procedura che non dà luogo a misura restrittiva) devono essere valutate concretamente caso per caso; in presenza di dubbi sulla possibilità di applicare misure restrittive, è prudente richiedere l'assenso dello Stato di esecuzione.

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