Cassazione Penale, Sentenza n. 15767/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per usura continuata e aggravata (capo A) e per tentata estorsione (capi B e C) nonché contestazione della qualificazione dei ruoli attribuiti ai singoli imputati (intermediazione, esazione, finanziamento), dell'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, della sussistenza dell'aggravante riconducibile all'art. 416-bis.1 (agevolazione/ metodo mafioso), del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 114 cod. pen., art. 8 l. 203/1991 - dissociazione) e di errori di motivazione e valutazione probatoria da parte dei giudici di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come manifestamente infondati: ha confermato la validità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la ricostruzione, condivisa da primo e secondo grado, dei ruoli (D'Alterio come finanziatore; Dello Russo e Fabbozzi come intermediari/esattori; Maria e Anna Coppola come esattrice/intermediaria). Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (sia per l'agevolazione del clan sia, in concreto, per l'impiego del metodo mafioso), ha escluso la sussistenza dei presupposti per la speciale attenuante della dissociazione riconosciuta al D'Alterio e non ha ravvisato errori tali da consentire la riforma delle statuizioni di merito; quindi condanne e qualificazioni penali sono confermate
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
delitto di usura (ora integrato dalla disciplina agg. ex art. 416-bis.1 cod. pen.)
La corte ha confermato che l'usura è reato a condotta frazionata: concorrono sia chi ha stipulato il patto sia chi partecipa alla riscossione degli interessi o al recupero del capitale
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 l. 203/1991)
circostanza aggravante per aver agevolato o usato le condizioni di un'associazione di tipo mafioso / metodo mafioso
L'aggravante è valutabile anche oggettivamente a carico dei concorrenti quando erano a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o l'hanno ignorato per colpa; può riferirsi sia all'agevolazione del sodalizio sia all'uso del metodo
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: applicato per imputare partecipazioni diverse (finanziamento, intermediazione, esazione) all'unico disegno criminoso
artt. 56 e 629 cod. pen.
reato di tentata estorsione
Richiami per i capi B e C: la Corte ha confermato la qualificazione delle condotte di recupero coercitivo come tentata estorsione quando emerse minacce o pressioni per ottenere somme
art. 114 cod. pen.
attenuante per minima partecipazione
La 'minima partecipazione' va valutata in termini oggettivi di efficienza causale; non basta una partecipazione relativa o marginale rispetto ad altri coautori
art. 8 l. 203/1991 (ora art. 416-bis.1 comma terzo cod. pen.)
attenuante speciale della dissociazione
La dissociazione richiede un apporto concreto e decisivo all'accertamento dei fatti nel procedimento in esame; non è sufficiente l'aver reso dichiarazioni che soltanto confermano acquisizioni già esistenti
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione può essere giustificata dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato (incensuratezza da sola non basta)
artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
modalità di audizione di persone a conoscenza di reati (quali indagati/imputati)
Le declarazioni della persona offesa in usura non sono automaticamente inutilizzabili ai fini probatori per i reati di ricettazione/riciclaggio riferiti a terzi; la Corte ha ribadito che la persona offesa del reato di usura non può essere ritenuta responsabile di ricettazione semplicemente per aver ricevuto somme
art. 648-ter cod. pen.
Riciclaggio/impiego di denaro di provenienza illecita: la Corte ha escluso l'applicabilità automatica verso le persone offese del reato concorrente, richiedendo autonomi accertamenti di fatto che non possono essere svolti in sede di legittimità
Massime di principio
- In presenza di doppia conformità (sentenza di primo grado e appello che concordano), la Cassazione non riesamina i fatti purché la motivazione di merito sia coerente e logica; si richiede prova di manifeste contraddizioni per riaprire la valutazione di credibilità
- Le dichiarazioni della persona offesa in casi di usura possono, se intrinsecamente attendibili e storicizzate e se supportate da riscontri estrinseci, fondare la condanna anche se non confermate da ogni prova documentale autonoma
- L'usura è reato a consumazione prolungata: partecipano al reato anche coloro che intervengono nella fase successiva per la riscossione degli interessi o per il recupero del capitale
- L'aggravante per agevolazione/uso del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere applicata a concorrenti non capi dell'organizzazione se erano a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o hanno ignorato tale impiego per colpa; il mero contesto familiare o territoriale non basta senza elementi concreti di soggezione/uso del metodo
- La minima partecipazione ai fini dell'art. 114 cod. pen. si valuta oggettivamente: occorre che il contributo sia effettivamente di scarsa incidenza causale sul fatto criminoso
- La speciale attenuante della dissociazione (art. 8 l. 203/1991) premia un contributo concreto e decisivo all'accertamento dei fatti nel procedimento e non un semplice riscontro di acquisizioni già note
- La semplice conoscenza che le somme provenivano da un clan non trasforma automaticamente la persona offesa in autore di reati come ricettazione/riciclaggio; la configurazione di tali delitti richiede autonome valutazioni di fatto e finalità di profitto
- Il giudice di legittimità è limitato nel sindacare la persuasività della motivazione di merito: non è ammessa la rivalutazione dei fatti se la motivazione è complessivamente adeguata e logica
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