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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09492/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

L'assicurato aveva convenuto in giudizio la compagnia per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza casa, deducendo che nella propria abitazione fosse avvenuto un furto con scasso o rottura e che i ladri fossero entrati dopo aver forzato i perni di tenuta della finestra della camera da letto. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per mancata prova dell'effrazione; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto rilevando, tra l'altro, che: il verbale di sopralluogo della polizia non aveva efficacia di fede privilegiata per le circostanze sull'effrazione; la prova testimoniale era stata correttamente valutata; il verbale del perito assicurativo firmato dall'assicurato aveva efficacia probatoria e non era stato validamente contestato con querela di falso; comunque, anche a voler ritenere contestata la dicitura 'nessuna effrazione', restava ferma la parte del documento in cui risultava che la finestra era stata lasciata aperta; inoltre non era stata provata l'appartenenza e il valore degli oggetti asseritamente rubati. Con il ricorso per cassazione l'assicurato ha denunciato violazione degli artt. 2699, 2700, 2701 e 2702 c.c. e 115, 116, 214 e 215 c.p.c., sostenendo che il documento della polizia fosse atto pubblico coperto da fede privilegiata e che il verbale del perito dovesse essere contestato diversamente, senza necessità di querela di falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la sentenza d'appello era sorretta da plurime rationes decidendi autonome e che il ricorrente non aveva censurato specificamente quella, decisiva, relativa al difetto di prova sull'appartenenza e sul valore dei beni asseritamente sottratti; tale omessa impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato della ratio non censurata e quindi l'inammissibilità del gravame. Inoltre, il primo motivo è stato ritenuto comunque non decisivo, perché la mera prova di segni di effrazione non dimostrava di per sé che l'effrazione fosse stata causata dai ladri né che ricorressero i presupposti di operatività della polizza; il secondo motivo è risultato lacunoso, perché non dimostrava il preteso riempimento contra pacta del verbale del perito, e comunque non censurava l'ulteriore ratio secondo cui la parte del documento sulla finestra lasciata aperta restava valida e, da sola, escludeva la copertura assicurativa.

Norme richiamate

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di atto pubblico del verbale di polizia e la conseguente fede privilegiata del suo contenuto

  • art. 2700 c.c.

    la Corte ribadisce che la fede privilegiata riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non le valutazioni o le ipotesi apprese dal verbalizzante

  • art. 2701 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione del valore probatorio di un documento sottoscritto

  • art. 2702 c.c.

    il documento sottoscritto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi lo ha sottoscritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato con riferimento al disconoscimento della scrittura privata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'efficacia della scrittura privata non disconosciuta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe specificamente tutte le rationes, poiché quella non censurata passa in giudicato.
  • La fede privilegiata dell'atto pubblico non si estende alle mere valutazioni, deduzioni o ipotesi del verbalizzante, ma solo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come compiuti in sua presenza o da lui direttamente percepiti nei limiti della sua funzione certificativa.
  • La prova di segni di effrazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l'operatività della garanzia assicurativa per furto, se non è provato anche il nesso tra l'effrazione e l'ingresso dei ladri e, più in generale, la ricorrenza dei presupposti contrattuali dell'indennizzo.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto anche sulla mancata prova dell'appartenenza e del valore dei beni asseritamente sottratti, tale ratio deve essere specificamente censurata in cassazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La contestazione del contenuto di una scrittura privata sottoscritta non può essere formulata in modo generico: chi deduce un riempimento abusivo o contra pacta deve allegare e dimostrare in modo puntuale il titolo dell'abuso e deve comunque colpire tutte le parti della motivazione che sorreggono la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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