Cassazione Civile, Ordinanza n. 20898/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da una serie di trasferimenti immobiliari intervenuti tra una persona poi deceduta e una società: gli eredi sostenevano che due atti di vendita del 2001 e del 2004 fossero stati conclusi per effetto di dolo o violenza e, in subordine, che alcuni di essi fossero rescindibili per lesione. In particolare, veniva allegato che la dante causa fosse stata indotta a contrarre da indebite pressioni e dalla minaccia di rendere nota una precedente operazione immobiliare asseritamente simulata, posta in essere per eludere la prelazione agraria di terzi confinanti; si deduceva inoltre che un atto del 2001 dissimulasse una permuta e che gli atti del 2004 simulassero un’unica permuta stipulata a condizioni gravemente inique. Gli attori chiedevano anche di accertare che la vendita del 2004 non comprendesse una soffitta, con conseguente restituzione del bene e risarcimento del danno per il mancato utilizzo. In primo grado le domande erano state rigettate per difetto di prova del vizio del consenso, della simulazione e della lesione, nonché per ritenuta inclusione della soffitta nella vendita. In appello venivano riproposte censure sulla mancata sospensione del giudizio, sulla valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni confessorie, sulla mancata ammissione di prova circa lo stato di bisogno economico e sulla qualificazione della soffitta come parte del bene venduto. Avverso la sentenza di appello, un’erede ricorreva in cassazione con quattro motivi, deducendo: omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione della prova in tema di dolo o violenza; nullità della sentenza e violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni semplici; vizio motivazionale per la mancata ammissione delle prove sulle ristrettezze economiche; nullità/illogicità della motivazione sulla comprensione della soffitta nell’atto di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo e il terzo perché attinenti a vizi di motivazione non deducibili in presenza di "doppia conforme" e comunque perché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito; il secondo perché la doglianza sulle prove e sulle presunzioni non evidenziava una violazione di legge, ma chiedeva una diversa lettura del materiale istruttorio, mentre il giudice di merito aveva correttamente escluso la decisività delle prove articolate e la sufficienza degli elementi indiziari. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso l’accertamento di merito secondo cui la soffitta, priva di accesso autonomo e funzionalmente al servizio dell’intero immobile, costituiva parte inscindibile del bene trasferito, con conseguente inclusione nella compravendita. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le doglianze sulla nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 132 c.p.c. e per vizi motivazionali denunciati come nullità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi e le censure sulla motivazione non sono deducibili in presenza di doppia conforme; il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte esclude che la censura integri una reale violazione di legge.
Invocato per lamentare erronea valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che la diversa lettura delle prove non è censurabile come violazione di legge.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte non ravvisa motivazione mancante o apparente.
art. 24 Cost.
È evocato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione concreta.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte afferma che il requisito costituzionale è rispettato.
Norma richiamata in tema di vizi del consenso, insieme alle disposizioni su dolo e violenza.
Richiamato come norma sulla violenza quale vizio del consenso.
Richiamato come norma sulla violenza morale e sul carattere ingiusto della minaccia.
Richiamato come norma sul dolo determinante; la Corte ritiene non provata la sua integrazione.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che gli attori non hanno dato prova dei fatti costitutivi delle domande.
Richiamato in relazione al valore probatorio della scrittura privata e delle dichiarazioni prodotte.
Richiamato per le dichiarazioni confessorie, la cui portata è stata ritenuta non decisiva.
Richiamato per la confessione giudiziale e stragiudiziale; la Corte ne esclude l'idoneità a dimostrare da sola il ricatto allegato.
La presunzione semplice richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una ricostruzione alternativa o probabilistica diversa da quella del giudice di merito.
La soffitta è stata qualificata come pertinenza/elemento funzionalmente accessorio all'immobile principale, in quanto destinata durevolmente al servizio dell'intero bene.
Gli atti relativi al bene principale comprendono anche le cose accessorie, salvo diverso patto; perciò la soffitta è stata ritenuta compresa nella vendita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a base dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, salvo il limitato sindacato sul minimo costituzionale della motivazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia a prove legali inesistenti o abbia disatteso regole legali di valutazione, non quando si contesti il merito dell'apprezzamento.
- Ai fini dell'annullamento per dolo o violenza, grava sull'attore l'onere di provare in modo specifico il fatto costitutivo del vizio del consenso; allegazioni generiche, capitoli di prova vaghi o dichiarazioni non univoche non sono sufficienti.
- La prova per presunzioni semplici richiede indizi connotati da gravità, precisione e concordanza; il giudice deve valutarli globalmente, ma la scelta degli indizi rilevanti e il giudizio di inferenza restano apprezzamenti di merito sottratti al riesame in cassazione, salvo violazione dei paradigmi legali.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile solo se la prova era decisiva in senso rigoroso, cioè idonea a sovvertire con certezza l'esito della controversia; non basta prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie.
- In tema di trasferimento immobiliare, una porzione del fabbricato priva di accesso autonomo e destinata stabilmente al servizio dell'intero immobile può essere considerata pertinenza o comunque parte inscindibile del bene venduto, con conseguente inclusione nell'atto salvo espressa esclusione.
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