Cassazione Civile, Ordinanza n. 36691/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confine tra due fondi limitrofi. Il giudice di primo grado aveva regolato il confine sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando le risultanze peritali e ritenendo non condivisibili le osservazioni del consulente di parte dell'appellante. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: omesso esame di un fatto decisivo; omessa valutazione di tutti gli elementi utili per la ricostruzione della linea di confine; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. In sostanza, ha cercato di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, in realtà si risolvevano in una critica al giudizio di fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito nell'azione di regolamento di confine. Tale apprezzamento è riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione nei termini oggi consentiti, qui comunque non sussistenti. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile nei soli limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per censurare l'apprezzamento fattuale delle prove compiuto dal giudice di merito.
La sua violazione non può essere invocata per contestare la diversa valutazione del materiale probatorio se non nei casi propriamente configurabili dalla giurisprudenza di legittimità.
La sua violazione non è configurabile come mero dissenso sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Nel regolamento di confine la ricostruzione della linea divisoria è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono, se dovuti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel regolamento di confine la determinazione della linea divisoria tra fondi è attività di accertamento fattuale rimessa al giudice di merito, che può fondarsi anche sulla consulenza tecnica d'ufficio.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente una nuova lettura del compendio probatorio, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Le doglianze basate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
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