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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito per l'anno 2008 valorizzando indici di capacità contributiva rappresentati dal possesso di due autovetture, dell'abitazione principale e da spese per premi assicurativi. Il contribuente sosteneva di avere sostenuto tali spese grazie a risparmi accumulati negli anni precedenti, derivanti soprattutto da depositi bancari, cassette di sicurezza e assegni circolari. La C.T.P. aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello l'Ufficio deduceva che non fosse stata provata l'effettiva disponibilità delle somme nell'annualità oggetto di accertamento né la loro provenienza da redditi esenti o già tassati, mentre il contribuente proponeva appello incidentale. La C.T.R. aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, annullando l'avviso. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto sufficiente la mera prova della disponibilità di somme in un momento remoto, senza accertare la durata del possesso nell'anno d'imposta e la provenienza da redditi esenti o soggetti a ritenuta; 2) omesso esame di un punto decisivo, cioè il possesso duraturo delle disponibilità finanziarie e il fatto che l'Ufficio avesse già considerato gli assegni circolari del padre per 40.000 euro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel contrastare l'accertamento sintetico fondato su presunzione legale, il contribuente deve provare non solo l'esistenza di disponibilità finanziarie idonee a giustificare le spese indice, ma anche la durata del loro possesso nell'anno d'imposta in contestazione; inoltre deve dimostrare che tali disponibilità derivino da redditi esenti o da redditi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque non imponibili. Poiché la C.T.R. aveva applicato un criterio probatorio meno rigoroso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel regime ratione temporis applicabile, il contribuente che contrasta l'accertamento sintetico deve produrre idonea documentazione non solo sull'entità dei redditi/addotte disponibilità, ma anche sulla durata del loro possesso nell'anno d'imposta e sulla loro provenienza da redditi esenti o già tassati.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione richiama la regola di riparto dell'onere della prova per affermare che grava sul contribuente la dimostrazione dei fatti idonei a superare la presunzione posta a fondamento dell'accertamento sintetico.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti, rispettivamente, violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, il contribuente che vuole superare la presunzione a favore dell'erario deve provare in modo rigoroso la disponibilità delle somme utilizzate per le spese-indice, la loro persistente disponibilità nell'anno oggetto di accertamento e la loro riconducibilità a redditi esenti o già tassati.
  • La prova della mera esistenza storica di disponibilità finanziarie in un periodo precedente non è sufficiente se non è dimostrato che tali risorse erano ancora possedute nel periodo d'imposta contestato e che sono state effettivamente impiegate per giustificare le spese contestate.
  • Quando il giudice di merito applica un criterio probatorio attenuato in materia di accertamento sintetico, la sentenza è censurabile per violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e per errata applicazione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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