Cassazione Civile, Ordinanza n. 26266/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un avvocato chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 23.366,25, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., relativo all'attività professionale prestata in favore della società poi fallita. Il giudice delegato respingeva la domanda ritenendo il credito prescritto in via presuntiva. In sede di opposizione allo stato passivo, il curatore sollevava anche eccezione di prescrizione estintiva, sostenendo che fosse decorso il termine decennale dalla conclusione dell'attività professionale, individuata nella data di deposito di una sentenza del TAR Puglia relativa al giudizio patrocinato dal professionista. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione estintiva, rilevando che dagli atti risultava la data di deliberazione della sentenza amministrativa, ma non la prova di un deposito successivo che potesse spostare in avanti il dies a quo. Il professionista ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 2934 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione che il credito non fosse prescritto anziché gravare la curatela della prova dell'estinzione; con il secondo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente valutato la documentazione, trascurando che la sentenza TAR riportava in prima pagina l'indicazione della data di 9/11/2005.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse una violazione dell'art. 2697 c.c., ma contestasse in realtà la valutazione del materiale probatorio: il tribunale non aveva invertito l'onere della prova, poiché, in materia di prescrizione estintiva, l'allegazione del convenuto si esaurisce nella deduzione dell'inerzia del titolare e nella volontà di profittarne, mentre grava sul creditore l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente costruita come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a sindacare l'apprezzamento delle prove e un asserito travisamento del contenuto documentale, profili non deducibili nei limiti prospettati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per il privilegio del credito professionale insinuato al passivo.
Richiamato quale base della prescrizione presuntiva eccepita in sede concorsuale.
Norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
Norma richiamata per la memoria difensiva nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione del convenuto si soddisfa con la deduzione dell'inerzia e della volontà di profittarne; spetta al creditore provare il fatto interruttivo.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla prescrizione estintiva del diritto.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone diversamente; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
È esclusa la ricorribilità per travisamento quando la doglianza riguarda la riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio valorizzato dal giudice.
Il sindacato sul cattivo apprezzamento della prova è ammissibile solo nei limiti dei gravissimi vizi motivazionali delineati dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel meccanismo del contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prescrizione estintiva, la parte che eccepisce la prescrizione assolve il proprio onere di allegazione deducendo l'inerzia del titolare del diritto e manifestando la volontà di avvalersene; spetta invece al creditore provare il fatto interruttivo della prescrizione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta, sotto tale veste, la valutazione delle prove o la loro idoneità a dimostrare il fatto rilevante.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale non consentito.
- L'asserito travisamento della prova o l'errore di percezione del contenuto documentale non è di per sé denunciabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c. quando la censura riguarda, in sostanza, la lettura e la ponderazione dell'informazione probatoria da parte del giudice di merito.
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