Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Ivrea. Il ricorrente censura: (1) errata valutazione circa l'inosservanza formale della comunicazione/amministrativa (mancata o errata indicazione dei mappali) rilevando che non si trattava di mero formalismo e che la comunicazione non riguardava tutti i mappali effettivamente interessati al taglio del bosco; (2) errata valutazione circa la disponibilità dei terreni, sostenendo che l'indagato non vantava titoli o disponibilità sui terreni interessati e quindi non avrebbe potuto ottenere alcuna autorizzazione; contesta inoltre il richiamo del Tribunale a un rapporto di parentela (fratellanza) a supporto della validità della procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia in realtà svolto una censura di merito sui passaggi logici e valutativi del Tribunale del riesame (completezza e veridicità della comunicazione amministrativa, disponibilità dei terreni, rapporto di parentela), mentre il ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi radicali della motivazione. Non è stata denunciata una carenza assoluta di motivazione né un errore di diritto configurabile nei termini dell'art. 325 cod. proc. pen.; pertanto il rimedio è stato escluso.
Norme richiamate
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio alle sole ipotesi di violazione di legge o di vizi della motivazione talmente gravi da renderla mancante o incomprensibile; include errores in iudicando/in procedendo e vizio radicale della motivazione
Norma sostanziale contestata nell'atto di indagine (reato relativo alla tutela del demanio boschivo); menzionata quale titolo dei reati per cui era stato disposto il sequestro
art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
art. 181 d.lgs. 22/01/2004, n. 42
Norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata nell'impianto accusatorio; indicata fra le fattispecie oggetto dell'indagine
art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 30 ottobre 2014, n. 178
art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 30/10/2014, n. 178
Norme regolanti procedure semplificate/amministrative richiamate nel giudizio rispetto alla correttezza della comunicazione/ammissione al procedimento semplificato; la Corte evidenzia che contestazioni di merito sulla completezza delle indicazioni rientrano nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione per motivi cautelari
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608)
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo), Rv. 285608
Richiamata per definire il principio secondo cui l'art. 325 comprende gli errores in iudicando/in procedendo e i vizi della motivazione tanto gravi da renderla inesistente; supporta il principio di ammissibilità restrittiva del ricorso in materia cautelare
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile: le doglianze di merito (valutazione di fatti, credibilità delle prove, apprezzamento della completezza formale di una comunicazione amministrativa) sono inammissibili.
- Se si contesta la regolarità di una procedura amministrativa o la titolarità/disponibilità di un bene, occorre documentare e far valere tali profili nel giudizio di merito (GIP/Tribunale del riesame); in cassazione occorre ricondurre la censura a un errore di diritto o a un vizio motivazionale radicale.
- Le inesattezze formali (es. mappali indicati in modo errato) possono essere rilevanti, ma per renderle motivo di cassazione bisogna dimostrare che il giudice ha applicato erroneamente la norma o ha omesso argomentazioni essenziali; una mera controversia sulla completezza o veridicità della comunicazione è valutazione di fatto.
- Documentazione sulla titolarità o sulla disponibilità dei terreni (atto di proprietà, contratti di locazione, divieti di subaffitto) è cruciale: se l'assenza di titolo è la questione centrale, va prodotta e valorizzata nei gradi cautelari e di merito; in cassazione non può sostituire il sindacato di fatto.
- Per strutturare un ricorso cassazionale ammissibile contro provvedimenti cautelari, focalizzarsi su: (a) errori di diritto nella qualificazione normativa, (b) incoerenze logiche manifeste nella motivazione e omissioni argomentative essenziali, (c) violazioni procedurali di carattere normativo e non meri rilievi probatori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31795/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →