Cassazione Penale, Sentenza n. 25555/2026 del 08/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato sottoposto inizialmente agli arresti domiciliari e autorizzato ad allontanarsi per recarsi al lavoro, erano contestati, da un lato, la detenzione di 23,13 grammi di cocaina destinata allo spaccio e, dall'altro, l'evasione dal regime cautelare. Il Tribunale aveva definito il capo droga con patteggiamento e il capo evasione con sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., ritenendo che l'imputato si fosse soltanto fermato in un parco lungo il percorso verso la stazione. Il Procuratore Generale ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato anzitutto il percorso processuale seguito, precisando che il procedimento era stato introdotto con giudizio immediato e che il proscioglimento sul capo evasione non era intervenuto in udienza preliminare; poi ha sostenuto che, essendo la pronuncia ex art. 129 c.p.p. intervenuta nell'ambito di un procedimento definito anche con patteggiamento, il rimedio era il ricorso per cassazione. Nel merito ha lamentato che la motivazione fosse apparente e illogica perché contrastava con gli atti: verbale di arresto, autorizzazione all'allontanamento, dichiarazioni dell'imputato e comportamento osservato dagli operanti, dai quali emergeva che l'uscita era stata utilizzata per occultare stupefacente e riprendere l'attività di spaccio, integrando così l'evasione ex art. 385 c.p.
La decisione
La Corte ha chiarito che la sentenza di non doversi procedere per il capo evasione non era stata emessa in sede di patteggiamento, ma come decisione distinta nell'ambito di un procedimento originariamente introdotto con giudizio immediato e poi definito separatamente per i due capi. Ha quindi ritenuto che, proprio perché il procedimento era stato incardinato con giudizio immediato, il giudice non avesse il potere di pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p. sul reato di evasione: il giudizio immediato consente solo l'accoglimento o il rigetto della richiesta del pubblico ministero, e i successivi esiti processuali sono quelli tipizzati dalla legge. La pronuncia liberatoria è stata qualificata come emessa in difetto di potere, con conseguente nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
individua il delitto di evasione contestato in relazione all'allontanamento dal regime domiciliare.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di cocaina a fini di spaccio definita con patteggiamento.
consente la pronuncia immediata di proscioglimento solo nei limiti del potere del giudice nel rito concretamente instaurato; nel giudizio immediato non può essere utilizzata per definire il capo al di fuori degli esiti tipici del rito.
richiamato nel provvedimento impugnato; la Corte chiarisce che il riferimento non era decisivo perché la decisione non era stata resa in udienza preliminare.
disciplina il patteggiamento; la Corte rileva che, nel caso, il capo droga è stato definito con applicazione della pena concordata.
indicato dal ricorrente quale rimedio impugnatorio contro la sentenza di proscioglimento emessa all'esito della richiesta di patteggiamento.
richiamato per escluderne l'applicabilità ai limiti di impugnazione della sentenza resa ex art. 129 c.p.p. nel contesto considerato.
definisce il presupposto del giudizio immediato, cioè l'evidenza della prova, che giustifica la deroga all'udienza preliminare.
evocato a sostegno dell'idea che, nel giudizio immediato, il giudice abbia poteri tipizzati e non liberi di scelta sul tipo di definizione.
se la prova non è evidente, il giudice deve rigettare la richiesta di giudizio immediato e restituire gli atti al pubblico ministero; non può adottare esiti diversi.
conferma, sul piano sistematico, la vincolatezza del potere del giudice nella fase di valutazione della richiesta di giudizio immediato.
indica tassativamente gli esiti successivi al decreto che dispone il giudizio immediato, tra cui giudizio abbreviato e patteggiamento.
richiamato come ulteriore conferma della tipizzazione degli sviluppi processuali successivi al giudizio immediato.
richiamato per qualificare il rapporto tra i fatti come mera connessione funzionale, idonea a consentire la separazione dei procedimenti.
evocato come parametro per distinguere i casi in cui la separazione dei procedimenti è processualmente utile e possibile.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa nel contesto del patteggiamento.
parametro generale dei vizi deducibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio immediato il giudice ha un potere a struttura vincolata: se ritiene integrato il presupposto dell'evidenza della prova dispone il rito, altrimenti deve rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero; non può introdurre forme di definizione atipiche del procedimento.
- Quando il procedimento è stato instaurato con giudizio immediato, il successivo proscioglimento ex art. 129 c.p.p. pronunciato fuori dai casi e dai limiti tipici del rito è affetto da difetto di potere del giudice e determina nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- La separazione e la definizione distinta di più capi di imputazione possono ammettersi anche in presenza di connessione funzionale, ove ciò sia processualmente coerente e utile alla speditezza del procedimento.
- Nel rito del patteggiamento l'accordo tra le parti riguarda il trattamento sanzionatorio, mentre la pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto segue regole proprie e non può essere confusa con la sentenza ex art. 444 c.p.p..
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