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Ordinanza

Ordinanza n. 744/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, Codice Pratica P-CE/L/N/2025/100100 - mod. VB, emesso in data 05/02/2026, recante il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 21/07/2025;

Giustizia amministrativa202600988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, con preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava fondato sulla ritenuta tardività dell'istanza presentata il 22 gennaio 2025. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità di tale presupposto, evidenziando di avere già presentato una precedente istanza il 29 ottobre 2024, quando il permesso era ancora valido. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione del provvedimento rispetto alle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nelle quali aveva rappresentato la tempestività della prima istanza e richiamato una precedente sentenza del medesimo TAR su fattispecie analoga. È stata altresì dedotta l'omessa valutazione sostanziale dei requisiti per la conversione previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998. Quanto alla cautela, il ricorrente ha allegato il rischio di trovarsi in condizioni di soggiorno irregolare, di essere destinatario di espulsione e di non poter regolarizzare la propria posizione lavorativa e sociale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti consistenti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l'Amministrazione sembra avere fondato il diniego su un'erronea e parziale considerazione della tardività, omettendo di esaminare la precedente istanza del 29 ottobre 2024, presentata durante la validità del permesso. Ha inoltre ravvisato un palese difetto di motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui la conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato non è subordinata a un termine perentorio collegato alla scadenza del titolo, dovendo l'Amministrazione verificare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998; tale verifica risultava omessa. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, per il rischio di irregolarità del soggiorno, espulsione e perdita irreversibile della possibilità di regolarizzazione lavorativa e sociale. È stata quindi sospesa l'efficacia del diniego, con salva rivalutazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione. La trattazione di merito è stata fissata al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere considerate e adeguatamente valutate nella motivazione del provvedimento finale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato richiede una valutazione sostanziale della sussistenza dei requisiti previsti, non potendo essere negata sulla sola base della scadenza del titolo o di un termine perentorio non applicabile.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non è soggetta a un termine perentorio collegato alla scadenza del titolo di soggiorno; l'Amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
  • È viziato per difetto di motivazione il diniego che non esamini le osservazioni presentate dal destinatario ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, soprattutto quando esse prospettino la tempestività dell'istanza e richiamino un precedente giurisprudenziale pertinente.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio derivante dalla perdita della regolarità del soggiorno, dalla possibile espulsione e dall'impossibilità di regolarizzare la posizione lavorativa può integrare un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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