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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Novara ha respinto l’istanza di riesame del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo emesso dalla Questura di Novara; - nonché di tutti gli atti preordinati e conseguenti;

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di riesame del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Novara ha respinto l'istanza di riesame del precedente rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego, adottato dalla Questura di Novara, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L'istanza di riesame era stata presentata dopo l'annullamento, da parte del Giudice di Pace di Novara, del decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente, sentenza non impugnata dall'Amministrazione, nonché sulla base di una situazione reddituale aggiornata. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato. Il TAR ha rilevato che, in linea generale, non sussiste un obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza di riesame relativa a un provvedimento divenuto definitivo; ha tuttavia considerato che, nel caso concreto, la Prefettura aveva discrezionalmente riaperto l'istruttoria e aveva richiesto al ricorrente la produzione di nuovi elementi relativi al requisito reddituale. La censura decisiva riguarda quindi la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti e l'insufficienza della motivazione, fondata esclusivamente sul fatto che la documentazione prodotta si riferiva a circostanze successive al diniego originario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Ha ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessato, valutando tutti gli elementi reddituali, compresi quelli successivi all'adozione del diniego di rinnovo, svolgendo gli accertamenti necessari sulla correttezza dei redditi dichiarati e concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato. La misura cautelare è stata giustificata dal fatto che, una volta riaperta l'istruttoria e richiesti nuovi elementi dall'Amministrazione, tali elementi non potevano essere ignorati solo perché sopravvenuti rispetto al provvedimento originario. Il TAR ha valorizzato anche l'annullamento non impugnato del decreto di espulsione e i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il merito è stato rinviato alla terza udienza pubblica del 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione accolta dal TAR.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede impongono all'Amministrazione che abbia riaperto l'istruttoria di prendere in considerazione anche gli elementi sopravvenuti posti a fondamento dell'istanza di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In linea generale, la presentazione di un'istanza di riesame di un provvedimento amministrativo ormai definitivo non obbliga l'Amministrazione a provvedere nuovamente.
  • Quando l'Amministrazione, esercitando la propria discrezionalità, decide di riaprire l'istruttoria a seguito di un'istanza di riesame e richiede al privato nuovi elementi, deve esaminare anche i fatti e la documentazione sopravvenuti rispetto al provvedimento originario.
  • La riapertura dell'istruttoria determina l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso adeguatamente motivato, fondato sugli elementi effettivamente acquisiti e sugli accertamenti necessari.
  • I principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impediscono all'Amministrazione di riaprire l'istruttoria e poi disattendere gli elementi sopravvenuti richiesti o prodotti nel corso del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTutela cautelare

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