Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Cuneo, Prot. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta al rilascio del titolo abilitativo alla guida nonché di tutti gli atti tutti presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo di rilascio del titolo abilitativo alla guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Motorizzazione Civile di Cuneo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato sul fatto che il ricorrente era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha contestato il provvedimento e dedotto, in sede cautelare, l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di conseguire la patente, con conseguenze sulla capacità di circolare anche per lavoro. Il pregiudizio è stato però prospettato in termini generici, senza indicazione di circostanze concrete.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento impugnato apparisse congruamente motivato anche per relationem, mediante il richiamo alla comunicazione del CED del DTN al competente Dipartimento del Ministero dell’Interno, e ha rilevato che il ricorrente non poteva conseguire la patente in ragione della condanna per reati in materia di stupefacenti. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che fosse stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l’allegazione dell’impossibilità di circolare, anche per lavoro, era rimasta meramente ellittica e non concretizzata. L’istanza cautelare è stata quindi ritenuta priva sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere sorretta dalla dimostrazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della sospensione.
- Il pregiudizio grave e irreparabile non può essere allegato in modo meramente generico: la parte deve indicare e, per quanto possibile, documentare le concrete conseguenze dell’esecuzione dell’atto, anche quando invochi ricadute lavorative o sulla mobilità personale.
- La motivazione per relationem è idonea a sostenere il provvedimento amministrativo quando richiama uno specifico atto presupposto, individuabile e pertinente, dal quale risultino le ragioni della decisione.
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