Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determina Dirigenziale n. 27 del 27 gennaio 2026, mediante la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte, riepilogando la procedura di gara e dando atto dell’esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, ha stabilito «di approvare, a seguito delle giustificazioni trasmesse, l’offerta dell’operatore economico Paredes Italia S.p.A., con sede legale in via Scarsellini n. 119 Torre B – 16149 Genova – P.IVA 02974560100 e di procedere all’aggiudicazione della fornitura triennale del materiale igienico a ridotto impatto ambientale comprensivo di comodato d’uso dei relativo dispensatori per i servizi igienici e laboratori delle diverse sedi dell’Agenzia […]»; b) della nota del 28 gennaio 2026, mediante la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte ha comunicato alla Società ricorrente l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore della Paredes Italia s.p.a.; c) del «verbale RdO per la fornitura di materiale igienico di consumo a ridotto impatto ambientale» del 19 gennaio 2026; - della nota del 20 gennaio 2026, acquisita al protocollo della Stazione Appaltante n. 4137 del 20 gennaio 2026; - dei giustificativi resi dalla Paredes Italia s.p.a. il 22 gennaio 2026 nell’ambito del procedimento di verifica di congruità dell’offerta; - della nota del 20 gennaio 2026, avente a oggetto la richiesta formulata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte dei giustificativi dell’offerta presentata da Paredes Italia s.p.a.; nonché - per la declaratoria d’inefficacia del contratto, qualora medio tempore stipulato; - per la condanna al risarcimento in forma specifica del danno ingiustamente arrecato alla ricorrente mediante annullamento degli atti impugnati e aggiudicazione della gara, con subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con aggiudicatario, con decorrenza pari a quella di aggiudicazione; - in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della fornitura triennale di materiale igienico a ridotto impatto ambientale in favore di altro operatore economico, con gli atti prodromici e gli atti relativi alla verifica di congruità dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, chiedendone la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento in forma specifica mediante annullamento degli atti, aggiudicazione e subentro nella commessa e, in subordine, il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il rischio di subire un danno grave e irreparabile per l'affidamento definitivo della fornitura a un operatore economico che avrebbe beneficiato di un'illegittima modifica postuma dell'offerta economica, in violazione della par condicio tra concorrenti, del principio di immodificabilità dell'offerta e dell'autoresponsabilità. Ha inoltre prospettato il rischio che l'amministrazione contrattualizzasse un operatore privo delle caratteristiche minime previste dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle questioni di merito, ritenendo che esse richiedano un approfondito scrutinio incompatibile con la fase cautelare. Ha escluso il periculum in mora: il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione, consistente nella possibile perdita della commessa, potrebbe essere ristorato in forma specifica mediante il subentro nella fornitura per una durata pari a quella dell'affidamento originario. Il rischio relativo all'eventuale incapacità dell'aggiudicatario di soddisfare le caratteristiche minime della lex specialis, anche ove sussistente, non costituirebbe invece un pregiudizio direttamente riferibile alla ricorrente. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 124 c.p.a.
È richiamato nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente; l'ordinanza non ne definisce l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondito scrutinio incompatibile con la cognizione sommaria, la decisione può essere limitata alla verifica dei presupposti cautelari, senza anticipare la valutazione di merito.
- Il periculum in mora non sussiste, rispetto alla mancata aggiudicazione o alla perdita della commessa, quando il pregiudizio prospettato può essere ristorato in forma specifica mediante il successivo subentro nella commessa per una durata pari a quella dell'affidamento originario.
- Il pregiudizio consistente nel rischio che l'amministrazione contrattualizzi un operatore incapace di rispettare le caratteristiche minime della lex specialis non è cautelarmente rilevante in favore del concorrente ricorrente se non ricade direttamente nella sua sfera giuridica.
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