Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il 27.11.2025, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti;

Giustizia amministrativa202600429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, motivato dalla mancata documentazione del nulla osta dell'Ateneo di provenienza al trasferimento presso un diverso Ateneo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Il diniego era fondato esclusivamente sulla mancata compiuta documentazione del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Università di provenienza per il passaggio a un diverso corso o Ateneo. In sede cautelare il Tribunale ha ritenuto rilevante l'art. 39, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 286/1998, che consente la rinnovabilità del permesso di soggiorno per studio anche per la prosecuzione degli studi mediante iscrizione a un corso diverso da quello per il quale lo straniero è entrato in Italia, previa autorizzazione dell'istituzione. Il Collegio ha inoltre considerato che, secondo la giurisprudenza richiamata, non è necessaria l'identità tra il corso di studi originario e quello successivamente intrapreso e che il cambio di indirizzo può essere ammesso quando permangano ragioni serie e coerenti di studio. Dagli atti risultava che erano stati posti in essere gli adempimenti per l'iscrizione al nuovo corso senza obiezioni degli Atenei. Sono state altresì valorizzate le esigenze cautelari connesse all'attuale situazione di guerra nel Paese di provenienza del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto, a un sommario esame, che la sola mancata produzione del nulla osta dell'Ateneo di provenienza non apparisse automaticamente ostativa al rinnovo, considerato il possibile perfezionamento dell'iscrizione al nuovo corso senza contestazioni da parte delle istituzioni universitarie. Ha quindi sospeso gli effetti del diniego e ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato, verificare la sussistenza dei requisiti di legge e concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del 2027.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998

    la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione

    La disposizione consente il rinnovo del permesso per studio anche in caso di prosecuzione degli studi in un corso diverso da quello originario, sicché il cambio di indirizzo non è di per sé ostativo, ferma la verifica dei requisiti di legge e dell'autorizzazione dell'istituzione competente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo e costituisce la base processuale della sospensione degli effetti del diniego e dell'ordine di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio può riguardare anche la prosecuzione degli studi in un corso diverso da quello per il quale lo straniero è entrato in Italia; la diversità del corso o dell'indirizzo non costituisce, di per sé, ragione automatica di diniego.
  • La mancata produzione del nulla osta dell'istituzione di provenienza non può essere considerata automaticamente ostativa al rinnovo quando dagli atti emergano l'iscrizione al nuovo corso e l'assenza di obiezioni da parte degli Atenei; l'Amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
  • In sede cautelare, quando il diniego risulti fondato su una valutazione potenzialmente incompleta del cambio di corso di studi, il giudice può sospenderne gli effetti e ordinare la riapertura del procedimento in contraddittorio con l'interessato, con adozione di un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
  • La tutela cautelare può assumere particolare rilievo, ai fini del periculum in mora, in presenza di una situazione di conflitto o di grave instabilità nel Paese di origine dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.