Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2025 del 20/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento negativo dell'indebito preteso dall'INPS, relativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012, sostenendo di non dover restituire le somme richieste. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo che l'azione fosse sostanzialmente diretta a far accertare il diritto a trattenere la prestazione e che tale diritto presupponesse l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, iscrizione venuta meno per cancellazione. Secondo la sentenza impugnata, i ricorrenti erano decaduti dal diritto di far valere la reiscrizione ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970. In Cassazione è stato dedotto un unico motivo, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 24 della L. n. 133 del 2008, assumendo che nel periodo rilevante la disciplina decadenziale di cui all'art. 22 non sarebbe stata operante; i ricorrenti hanno quindi contestato l'applicazione della decadenza da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso generico e privo di puntuale riferimento alle concrete circostanze di causa, quindi infondato. Ha comunque ribadito che la decadenza di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 non è stata operante solo nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2008 e il 5 luglio 2011, ma che, per i provvedimenti di cancellazione anteriori al 6 luglio 2011 e per i quali la decadenza non era già maturata al 21 dicembre 2008, il termine di 120 giorni ha ripreso a decorrere ex novo dal 6 luglio 2011. Poiché la sentenza impugnata non conteneva statuizioni in contrasto con tale principio e le censure non evidenziavano errori specifici, il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È evocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 24 L. n. 133 del 2008
È richiamato dai ricorrenti come disposizione di abrogazione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970; la Corte ne ricostruisce gli effetti in combinazione con la disciplina successiva.
art. 22 D.L. n. 7 del 1970 conv. in L. n. 83 del 1970
Costituisce la norma sulla decadenza applicabile alle controversie in materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli; la Corte afferma che essa è rimasta non operante solo nel periodo 21/12/2008-5/7/2011 e che poi il termine ha ripreso a decorrere ex novo dal 6/7/2011 nei casi indicati.
art. 252 disp. att. c.p.c.
È richiamato per affermare che la riattivazione della disciplina decadenziale opera ex novo dal 6 luglio 2011.
art. 38, comma 5, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
È indicato come norma che ha ripristinato l'efficacia della previsione decadenziale sopprimendo la voce n. 2529 dell'Allegato A al D.L. n. 112 del 2008.
D.L. n. 112 del 2008
Ha disposto l'abrogazione, dal 180º giorno successivo all'entrata in vigore, delle disposizioni elencate nell'Allegato A, tra cui la disciplina decadenziale richiamata.
D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge deve essere specifica e calata nelle concrete circostanze di causa; un richiamo meramente astratto o temporale ai fatti non è sufficiente a scardinare la decisione impugnata.
- La decadenza in materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ha avuto un periodo di sospensione normativa, ma per i provvedimenti anteriori al 6 luglio 2011, ove la decadenza non fosse già maturata al 21 dicembre 2008, il termine ha ripreso a decorrere ex novo da tale data.
- Quando una domanda di accertamento negativo dell'indebito presuppone, in sostanza, il riconoscimento del diritto a conservare la prestazione previdenziale, il giudice può verificare i presupposti sostanziali della prestazione stessa, inclusa l'iscrizione negli elenchi richiesti dalla disciplina di settore.
- Se il ricorso non evidenzia un errore specifico della sentenza impugnata e la decisione di merito è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il ricorso deve essere rigettato.
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