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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto poi deceduto, contro il quale la controparte propose opposizione ottenendo l'accoglimento in appello. Successivamente venne proposta istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale di Catania. Avverso tale decisione venne proposto ricorso per cassazione da una donna che assumeva di agire quale erede dell'originario parte del giudizio. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma la Corte ha ritenuto assorbente la questione preliminare della legittimazione ad impugnare: la ricorrente, pur dopo specifica eccezione della controparte circa la mancata accettazione dell'eredità, aveva prodotto solo il certificato di morte del de cuius e una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di filiazione, senza documentare la devoluzione ereditaria né l'avvenuta accettazione dell'eredità. La Corte ha quindi affrontato il tema della prova della qualità di erede nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di prova della legittimazione ad impugnare in capo alla ricorrente, che si era qualificata erede della parte originaria ma non aveva dimostrato documentalmente né il decesso della parte rappresentata con gli esiti successori rilevanti, né la propria qualità di erede mediante accettazione dell'eredità. È stata affermata l'irrilevanza della mancata contestazione sul punto quando la questione sia stata specificamente eccepita dalla controparte e quando la prova manchi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    indicato come base dell'istanza di revocazione proposta avverso la sentenza di appello; la Corte non entra nel merito del relativo motivo perché il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione.

  • art. 372 c.p.c.

    consente le produzioni documentali in cassazione finalizzate a dimostrare il decesso della parte originaria e la qualità di erede del ricorrente che si assume successore universale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    la dichiarazione sostitutiva non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, avendo efficacia principalmente nei rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    come per l'art. 46, la dichiarazione sostitutiva non basta a provare la qualità di erede nel processo civile, salvo che sia integrata da non contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi ricorre per cassazione quale successore a titolo universale della parte del giudizio di merito deve dimostrare, con idonea documentazione prodotta nei limiti consentiti in cassazione, sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.
  • La qualità di erede non può essere provata, di regola, con la sola dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; occorre un supporto documentale che evidenzi la concreta devoluzione ereditaria e l'accettazione dell'eredità, salvo che la controparte non abbia tenuto un comportamento concludente equivalente a non contestazione.
  • La mancata contestazione non rileva quando la controparte abbia specificamente eccepito il difetto di prova della qualità di erede; in tale ipotesi, la questione resta rilevabile d'ufficio perché attiene alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase di impugnazione.
  • Una mera attestazione del rapporto di parentela non è sufficiente a dimostrare la qualità di erede, potendo al più indicare una posizione di chiamato all'eredità, non ancora equivalente alla titolarità del diritto di impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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