Cassazione Penale, Sentenza n. 29680/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della confisca (per equivalente, €107.010) disposta dalla Corte di cassazione nonostante la stessa avesse annullato senza rinvio le pronunce di merito quanto agli effetti penali per estinzione del reato (prescrizione). Conti sostiene un errore di fatto: la Corte avrebbe da un lato ritenuto non provate le dazioni di denaro e dall'altro confermato la confisca ricollegandola proprio a quelle dazioni; deduce inoltre contraddizioni sulla quantificazione della somma confiscata (riferimento ai SAL e al 3% dell'importo di gara). Invoca quindi l'art. 625-bis c.p.p. per ottenere la correzione per errore di fatto.
La decisione
Il ricorso è stato ammesso in quanto proponibile ma dichiarato infondato sul merito. La Corte ha ritenuto che quanto denunciato dal ricorrente non costituisca un "errore di fatto" percettivo (svista o omissione di lettura degli atti della Cassazione) ma al più un errore di valutazione o di interpretazione giuridica della motivazione relativa alla confisca. Pertanto non sussisteva il vizio percettivo necessario per il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. e il gravame è stato respinto.
Norme richiamate
Il rimedio per errore di fatto è applicabile anche contro sentenze della Cassazione che dichiarino l'estinzione del reato per prescrizione ma confermino statuizioni civili o provvedimenti ablativi (confisca); il vizio consentito è solo l'errore percettivo decisivo, non errori di valutazione o di diritto
Richiamato quale norma che disciplina le statuizioni sui profili civili e patrimoniali in caso di estinzione del reato; viene utilizzato in combinato con la norma sostanziale per motivare la conferma della confisca
Norma sostanziale collegata al reato di corruzione; la confisca per equivalente può essere disposta in relazione al "prezzo del reato" ai sensi di questa fattispecie
art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1
art. 173 disp. att. c.p.p., co.1
Limita l'enunciazione analitica dei motivi nella sentenza di Cassazione ma non consente di presumere automaticamente che ogni argomento non riprodotto sia non letto; rileva ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una svista percettiva
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 28719 del 21/06/2012 (Marani)
Principi richiamati circa l'ampiezza della legittimazione al ricorso straordinario e la natura costituzionale del rimedio per errore di fatto; stabilisce che il ricorso 625-bis si ispira al modello della revisione e può investire anche condanne e statuizioni civili
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 6141 del 25/10/2018 (Milanesi)
Conferma la proponibilità della revisione (e per analogia del rimedio straordinario) anche nel caso di sentenza dichiarativa di estinzione per prescrizione che comprenda condanna agli effetti civili
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso anche quando la Cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione ma conferma statuizioni civili o la confisca: la legittimazione spetta al "condannato" anche se la condanna è solo agli effetti civili
- Per ottenere successo con il ricorso per errore di fatto è necessario dimostrare un "errore percettivo" decisivo della Corte di cassazione (svista, omissione di lettura o chiara equivocità nella lettura degli atti interni) che abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza tale errore
- Non rientrano nel rimedio gli errori di valutazione, le divergenze interpretative delle norme o le censure di merito: questi devono essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione o, se ammessi, con la revisione
- Nel caso di conferma di confisca nonostante annullamento per prescrizione, il ricorrente deve dimostrare che la Corte ha omesso o non ha letto atti o motivi decisivi per l'esito (collegamento causale necessario tra la svista e la decisione sulla confisca)
- Nella redazione del ricorso per errore di fatto è strategico indicare con precisione l'atto/parte della motivazione non esaminata e provare che l'omissione è stata una svista materiale e decisiva, non una diversa valutazione giuridica
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