Cassazione Penale, Sentenza n. 42454/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni colpose (art. 590 c.p.) derivanti da sinistro stradale: la difesa ha dedotto (1) incompatibilità/omessa astensione del giudice di primo grado per presunta inimicizia tra il giudice e il difensore e per il precedente provvedimento civile relativo alla sanzione amministrativa; (2) errata valutazione del compendio probatorio e violazione di legge nella ritenuta responsabilità penale dell'imputata, contestando la valutazione delle fotografie e l'esclusione delle dichiarazioni della persona offesa; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà, perché il Tribunale avrebbe contemporaneamente ritenuto la persona offesa non credibile e comunque attribuito alla TASSO la responsabilità esclusiva dell'incidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di ricusazione/astensione: la omessa astensione per "gravi ragioni di convenienza" non costituisce causa di ricusazione e non determina nullità della sentenza, potendo rilevare solo profili disciplinari; la grave inimicizia tra giudice e difensore non è causa di ricusazione. I restanti motivi sono inammissibili per i limiti del ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate dal giudice di pace (art. 606 co. 2-bis c.p.p.), che ammette censura solo per le ipotesi di legge indicate; le censure di merito sulla valutazione probatoria e sulla motivazione non erano deducibili in cassazione salvo la mera apparenza o omissione della motivazione, non riscontrata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna condanna alle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
Norma penale richiamata per la fattispecie di lesioni personali colpose: la condanna è stata confermata in base alla valutazione della dinamica del sinistro.
Richiamata quale norma violata nella condotta di guida (velocità non adeguata) che ha concorso a cagionare le lesioni al pedone.
art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen. (astensione)
La norma disciplina le "gravi ragioni di convenienza" che giustificano l'astensione del giudice; la Corte ha ricordato che tale disciplina non integra i casi di ricusazione e la relativa inosservanza non determina la nullità della sentenza.
art. 37 cod. proc. pen. (ricusazione)
La ricusazione è ammessa solo nei casi tassativi che prescindono dalle "gravi ragioni di convenienza"; la Corte ha ribadito la distinzione tra astensione e ricusazione e la stretta interpretazione delle cause di ricusazione.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello emesse per reati di competenza del giudice di pace alle sole ipotesi indicate (lett. a, b, c); pertanto le censure esclusivamente di merito sulla valutazione probatoria e sulla motivazione sono inammissibili, salvo il vizio di mera apparenza o omissione della motivazione.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla Corte per giustificare la compatibilità costituzionale della distinzione normativa tra astensione e ricusazione e per motivare l'interpretazione restrittiva delle cause di ricusazione in relazione al principio del giusto processo.
Massime di principio
- La mera ostilità tra il giudice e il difensore non è causa di ricusazione: può giustificare soltanto l'astensione del giudice per "gravi ragioni di convenienza" la cui omissione non invalida automaticamente la sentenza, rilevando invece eventualmente sotto il profilo disciplinare.
- La ricusazione è eccezionale e va interpretata restrittivamente: solo i rapporti di inimicizia/legame con la parte (non col difensore) e le ipotesi tassative previste dalla legge possono comportare ricusazione.
- In Cassazione, contro sentenze d'appello decise in materia di giudice di pace, sono ammissibili solo specifici vizi di legge ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis c.p.p.; critiche alla valutazione della prova e al merito non sono in genere riesaminabili.
- La valutazione probatoria basata su rilievi fotografici può ritenersi sufficiente in assenza di testi oculari, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica; la valutazione di credibilità è rimessa al giudice del merito.
- Per far valere un vizio di mancanza o mera apparenza della motivazione in Cassazione occorre dimostrare che la sentenza non abbia fornito il necessario ragionamento giustificativo; semplici dissensi sulla valutazione dei fatti non bastano.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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