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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42452/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censurava la sentenza d'appello per (1) errata applicazione della legge penale nella valutazione di equivalenza tra circostanze eterogenee (il giudice di primo grado aveva ritenuto prevalere le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art.186 comma 2-bis c.d.s., mentre la Corte d'appello avrebbe modificato il bilanciamento in senso sfavorevole senza che lo richiedesse la Procura) e (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, con riferimento alla valutazione della condotta successiva dell'imputato (silenzio e presunta assenza di resipiscenza) e al mancato computo/valutazione in relazione alla messa alla prova e alle difficoltà incontrate dall'imputato nell'esecuzione della stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla sopravvenuta causa di non punibilità: ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo quinquennale secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.; reato commesso il 16/08/2015) e, non potendo accertare l'insussistenza del fatto, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Milano ai sensi dell'art.224 c.d.s. Non è stata pronunciata dichiarazione di assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p. poiché dagli atti non risultava evidente l'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285)

    art. 186, commi 2-bis e 2-sexies (e richiamo a comma 21 lett. c))

    La norma è stata il riferimento per l'aggravante contestata in primo e secondo grado (guida in stato di alterazione). Tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso sulla liceità del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti perché il reato è stato estinto per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicata d'ufficio dalla Corte di Cassazione per rilevare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata; la Corte ha motivato che non ricorrono i presupposti per un'assoluzione di merito ex comma 2, quindi si è limitata a rilevare l'estinzione per prescrizione e ad annullare senza rinvio.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Utilizzati congiuntamente per determinare il termine massimo di prescrizione (quinquennale) applicabile al reato commesso il 16/08/2015; il computo ha tenuto conto delle sospensioni intercorse e ha portato alla maturazione della prescrizione.

  • art. 224 Codice della Strada

    art. 224, comma 3, C.d.S.

    Disposto l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al Prefetto di Milano per gli adempimenti amministrativi connessi (es. provvedimenti relativi alla patente), a seguito dell'annullamento per estinzione del reato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (art.129 c.p.p.) anche se il motivo non è stato dedotto dalle parti; se è accertata la prescrizione il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando non è possibile dichiarare immediatamente l'insussistenza del fatto.
  • Quando la prescrizione è maturata prima della decisione definitiva, essa estingue il reato e prevale sull'accertamento del merito; ciò impedisce alla Cassazione di entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. valutazione di equivalenza fra aggravanti e attenuanti) se l'estinzione rende irrilevanti tali questioni.
  • Il calcolo del termine di prescrizione deve tener conto delle norme combinate (qui artt.157 e 161 c.p.) e delle sospensioni: la sua maturazione può determinare l'annullamento della condanna anche dopo l'appello.
  • Il divieto di 'peius' in appello (non aggravare la posizione dell'imputato) trova tutela nelle regole processuali; però questioni procedurali o sopravvenienze come la prescrizione possono rendere superflue le dispute sul corretto bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti.
  • Se la sentenza viene annullata per estinzione del reato non si procede automaticamente all'assoluzione di merito salvo che dagli atti emerga con chiarezza l'insussistenza del fatto (art.129, comma 2, c.p.p.).
  • In procedimenti connessi a reati stradali, oltre alle conseguenze penali, deve essere valutata la ricaduta amministrativa (segnalazione al Prefetto) anche in caso di estinzione del reato.

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