Cassazione Penale, Sentenza n. 42449/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonina, quale amministratore unico della S.p.a. Centro Supermercati Regione Sicilia (C.S.R.S.), era stato dichiarato responsabile del reato di omesso versamento di ritenute operate per l'anno d'imposta 2013, per complessivi euro 211.071,17 (fatto del 19.9.2014). In cassazione il ricorrente deduceva: vizio di motivazione per travisamento della prova circa la consegna dei certificati unici (C.U.) ai sostituiti; che una parte rilevante delle retribuzioni (in particolare la mensilità di dicembre 2013) è stata effettivamente pagata nel periodo 20/1-12/3/2014 riducendo l'importo dovuto per il 2013 sotto la soglia di punibilità ex art.10-bis d.lgs.74/2000; assenza del dolo per carenza di liquidità e per il grave stato di crisi e la presentazione dell'istanza concordataria; applicabilità della causa di tenuità (art.131-bis c.p.); illegittimità del sequestro/confisca per equivalente sui beni personali senza aver verificato prima la disponibilità di somme nella persona giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato è estinto per prescrizione (termini maturati il 18.7.2022) e, non emergendo dagli atti elementi assolutamente univoci d'innocenza tali da consentire l'assoluzione ex art.129, comma 2 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Conseguentemente è stata revocata la confisca per equivalente disposta in primo grado, con richiamo al principio di non applicabilità retroattiva della norma (art.6, comma 4, d.lgs. 1/3/2018, n.21) che avrebbe consentito il mantenimento della confisca in caso di prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute operate; nel caso valutata come norma sostanziale che definisce la soglia di punibilità per la fattispecie contestata e come base per la confisca per equivalente
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamata rispetto alla formulazione dei motivi dall'avvocato difensore
Prevede che, se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare l'assoluzione solo se l'innocenza emerge in modo assolutamente non contestabile dagli atti; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'assoluzione e procedere invece all'annullamento per prescrizione
Introdotto per disciplinare l'accertamento incidentale in caso di prescrizione ai fini del possibile mantenimento della confisca; la Corte ha ritenuto che la disposizione, avendo natura anche sostanziale, non sia applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21
Ha introdotto la possibilità di accertamento incidentale e di mantenimento della confisca in caso di prescrizione (art.578-bis c.p.p.); la Corte ha ritenuto che tale disciplina non possa essere applicata ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore
Prevede la confisca per equivalente per i proventi del reato tributario; nel caso la confisca è stata revocata in conseguenza dell'annullamento per prescrizione e del principio di non retroattività della disciplina che avrebbe consentito il mantenimento
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; sollevata dalla difesa ma non ritenuta risolutiva nel procedimento di cassazione alla stregua degli atti
Modello 770/2014 e Certificazioni Uniche (C.U.)
Documenti fiscali prodotti nel procedimento; la difesa ha contestato che i C.U. erano gli originali predisposti e non consegnati e che il solo modello 770 non può dimostrare automaticamente l'esistenza del reato se le effettive erogazioni sono avvenute successivamente
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata per il principio secondo cui l'assoluzione nei casi di prescrizione è possibile solo se l'innocenza emerge dagli atti in maniera assolutamente non contestabile (valutazione in ictu oculi)
Giurisprudenza: Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (dep. 2023, Rv. 284209-01)
Richiamata in relazione alla non applicabilità retroattiva della disciplina che consente il mantenimento della confisca in caso di prescrizione per fatti anteriori alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla la sentenza; l'assoluzione per prescrizione è possibile solo quando l'innocenza emerge in modo assolutamente univoco dagli atti (art.129, comma 2 c.p.p.)
- La confisca per equivalente disposta in relazione a un reato poi estinto per prescrizione può essere revocata se non è possibile applicare, in via retroattiva, le norme che consentirebbero il suo mantenimento (principio di non retroattività)
- La mera produzione del modello 770 o delle certificazioni fiscali non è necessariamente sufficiente a provare la sussistenza del reato se la difesa dimostra che le erogazioni sono avvenute in periodo successivo e dunque l'obbligo di versamento non sussisteva nell'anno considerato
- Contestazioni su consegna dei C.U. e sulla effettiva percezione delle retribuzioni sono mezzi rilevanti per impugnare l'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute; la prova della consegna e della data di effettivo pagamento è centrale per l'esistenza del reato
- In presenza di procedure concorsuali o grave crisi aziendale, la mera situazione di difficoltà non esclude automaticamente il dolo tributario: va valutata la concreta disponibilità di liquidità e l'elemento soggettivo, ma tale circostanza può essere utile ai fini della valutazione del dolo o della tenuità
- Per impugnare misure cautelari o confische personali per equivalenti è opportuno dimostrare la prioritaria disponibilità di beni o somme nella persona giuridica (prima di aggredire il patrimonio personale), nonché verificare la tempestiva applicabilità di norme sopravvenute
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