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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42450/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 09/01/2023 nella parte in cui la Corte di appello ha riqualificato la detenzione di cocaina come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha ritenuto che tale condotta costituisse reato distinto (concorso formale) rispetto alla detenzione di hashish (più grave, ricondotta al comma 4). Il ricorrente ha sostenuto che i fatti dovessero essere considerati come un unico fatto-reato e qualificati complessivamente come di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo generico e non autosufficiente: il ricorso non ha specificato in modo congruo le ragioni di fatto e di diritto per cui le due condotte (detenzione di cocaina in modica quantità e detenzione di hashish) non dovessero essere considerate come distinte fattispecie. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza secondo cui la detenzione di una ridotta quantità di sostanza "pesante" rientra nell'art. 73, comma 5, anche se si detiene contestualmente una quantità maggiore di sostanza "leggera", essendo reati diversi con diverso trattamento sanzionatorio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il comma 5 riguarda la detenzione per uso personale di modiche quantità (ipotesi di lieve entità) con trattamento sanzionatorio attenuato; il comma 4 disciplina ipotesi più gravi di illecita detenzione. Le due ipotesi possono configurarsi come reati distinti se riguardano sostanze e quantità diverse.

  • Corte costituzionale, sent. n. 32/2014

    Ha determinato la necessità di distinguere tra diverse tipologie di sostanze e relative quantità, con conseguente trattamento differenziato; ciò ha reso possibile qualificare come distinti reati contestuali relativi a droghe diverse.

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 32374 del 05/03/2021 (Laforgia)

    Conferma che la detenzione di una ridotta quantità di droga "pesante" integra l'art. 73, comma 5, anche in presenza di contestuale detenzione di maggiore quantità di droga "leggera": i reati sono distinti e non si può aumentare la gravità dell'uno sulla base dell'altro.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in ordine alla valutazione sulla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La detenzione di modiche quantità di sostanze "pesanti" può essere qualificata come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, anche se sussiste contestuale detenzione di quantitativi maggiori di sostanze "leggere"; si tratta di reati autonomi con diverso trattamento sanzionatorio.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario formulare motivi specifici, autosufficienti e confrontarsi direttamente e punto per punto con le motivazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche sono inammissibili.
  • Se si vuol sostenere l'unicità del fatto-reato è necessario dimostrare concretamente l'unità materiale e giuridica della condotta (assenza di pluralità di azioni o di distinte modalità tipiche), non limitandosi a conclusioni generiche.
  • La giurisprudenza consolidata impedisce di aumentare la gravità di una fattispecie sulla base della maggiore gravità di una distinta fattispecie contestuale; ogni reato va valutato secondo le proprie norme e criteri.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non derivi da circostanze scusabili.

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