Cassazione Penale, Sentenza n. 42456/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Bari contestando: insufficiente e illogica motivazione e travisamento della prova; errata applicazione delle norme in materia di stupefacenti (art. 73 e art. 74 D.P.R. 309/1990), con richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) e dell'art. 74, comma 6; contestazione della sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso ex art. 416‑bis c.p., associazione armata e numero delle persone); censura sulla valutazione delle intercettazioni (interpretazione del linguaggio criptico) e sulla consulenza fonica circa rumori compatibili con spari o con colpi di martello; deduzioni sulla responsabilità specifica di Notarangelo rispetto alla partecipazione attiva all'associazione e al collegamento con i sequestri di ingenti quantità di stupefacenti e armi; vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e della continuazione in misura congrua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e ha respinto le doglianze. Ha confermato la valutazione di merito circa la congruità e logicità della motivazione della Corte d'appello, la corretta interpretazione delle intercettazioni (interpretazione di fatto riservata al giudice di merito), la compatibilità fonica dei rumori con colpi d'arma da fuoco sulla base della consulenza tecnica, la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico e delle aggravanti contestate (metodo mafioso, associazione armata, numero delle persone). Ha ritenuto infondate le richieste di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 e dell'art. 74, comma 6 D.P.R. 309/1990 e ha confermato la dosimetria della pena così come determinata in primo e secondo grado (in particolare: per Notarangelo pena complessiva di anni 10 di reclusione; per Raduano la condanna per il capo 8 a anni 1 e mesi 4 e relativa multa, confermate con gli aumenti applicati).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello nel negare la qualificazione di 'lieve entità' (comma 5) alla condotta: la valutazione della minima offensività richiede un giudizio complessivo su quantità, modalità, mezzi e contesto, e nel caso i parametri indicati non consentivano la riqualificazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Applicata la disciplina sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ammesso l'applicabilità delle aggravanti previste dal comma 4 (associazione armata) e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il comma 6 (fattispecie meno offensiva), sulla base di elementi probatori concreti (sequestri, ruoli organizzativi, disponibilità di armi).
Codice penale, art. 416‑bis
L'aggravante del 'metodo mafioso' è stata ritenuta sussistente dalla Corte di merito e confermata dalla Cassazione perché le condotte (faida, azioni di sangue e azioni dimostrative con esplosione di colpi) creavano clima di assoggettamento e intimidazione finalizzato al predominio territoriale.
Legge 7 maggio 1965 n. 895 (artt. 2 e 4)
Riconosciute le condotte relative al porto/detenzione in luogo pubblico di armi e l'aumento per i reati connessi; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità e l'uso intimidatorio di armi da parte del sodalizio.
Codice penale, art. 59
Richiamato in relazione al requisito soggettivo per l'aggravante dell'associazione armata: la Corte ha ritenuto che la consapevolezza o prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte del sodalizio fosse dimostrata o ricavabile dal contesto probatorio.
Codice penale, art. 81
Riferito con riguardo agli aumenti per continuazione; la Corte ha motivato la congruità degli aumenti e la corretta applicazione dei limiti previsti.
Codice penale, art. 133
Applicato per la determinazione della pena; la Corte di merito ha indicato i parametri adottati e la Cassazione ha ritenuto congrua la dosimetria e la motivazione.
Codice di procedura penale, art. 192 (comma 2)
Richiamato implicitamente nel controllo del procedimento indiziario: la Cassazione ha verificato la correttezza logico‑giuridica della struttura motivazionale basata su indizi e ha ritenuto non violati i criteri di valutazione degli indizi.
Codice di procedura penale, art. 121
Utilizzato per la memoria del Procuratore Generale a sostegno della richiesta di inammissibilità; non rilevante ai fini del merito, ma indicativo del ruolo della Pubblica accusa in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione le censure che chiedono una diversa interpretazione fattuale delle intercettazioni o una rivalutazione del materiale probatorio sono in genere inammissibili: l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione appare logica e coerente.
- La consulenza fonica (perizia) può avere rilievo decisivo se ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito e valutata nel contesto probatorio complessivo; contestazioni meramente alternative (es. 'martello' vs 'colpi di pistola') devono essere corroborate da elementi che mettano in crisi la maggiore compatibilità accerta dal perito.
- Per ottenere la riqualificazione a fattispecie di 'minore offensività' (art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90) è necessario dimostrare in modo concludente che, nel complesso, quantità, modalità, destinatari e mezzi rivelino una offensività minima: la mera argomentazione astratta non è sufficiente.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' richiede la prova del quid pluris consistente in azioni idonee a creare assoggettamento e omertà nel territorio; occorre contestare specificamente e con elementi probatori la ricostruzione della intimidazione e della finalità di predominio per avere chance di successo.
- Le questioni di imputabilità soggettiva rispetto alla disponibilità di armi o alla consapevolezza dell'esistenza di armi nel sodalizio richiedono prove concrete (conversazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori) che dimostrino la prevedibilità o la conoscenza da parte dell'imputato: mere negazioni difensive sono inidonee.
- Gli errori di calcolo formali nella motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena possono essere sanati dal collegio, purché la pena complessiva risulti legale e adeguatamente motivata; le censure meramente formali senza incidenza sulla legalità della pena hanno scarse prospettive in Cassazione.
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