Cassazione Penale, Sentenza n. 42451/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo di impugnazione: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione in ordine alla doglianza relativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. Il ricorrente contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per il possesso di gr. 726,2 lordi di hashish (13 pani, fatto del 08/02/2020), sostenendo che il fatto rientrasse nella particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità dell'atto di impugnazione: il motivo non esponeva in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.. Inoltre, la decisione d'appello conteneva una risposta implicita e persuasiva alla questione, avendo rilevato che la quantità sequestrata (circa 726,19 g, stimata in 119 dosi giornaliere) era non trascurabile e indicativa di destinazione allo spaccio, escludendo così la esigua offensività richiesta per la particolare tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma che sanziona la illecita detenzione di sostanze stupefacenti; applicata dalla Corte d'appello per confermare la condanna dell'imputato per il possesso di ingente quantità di hashish.
Codice penale, art. 131-bis
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la consistente quantità di droga e la stima delle dosi quotidiane escludono l'esigua offensività necessaria per l'accesso alla causa di non punibilità.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'onere di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non ricorresse tale assenza di colpa e ha pertanto disposto la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mera formulazione generica del motivo di cassazione (senza indicare specifiche ragioni di fatto e di diritto) è causa di inammissibilità: l'impugnazione deve esporre con chiarezza le ragioni che avrebbero dovuto condurre a diversa decisione.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare concretamente l'esigua offensività del fatto con elementi di fatto e di diritto (quantità, modalità di detenzione, destinazione ad uso personale, condizioni personali, assenza di profili di pericolosità sociale). Affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La quantità e il confezionamento della sostanza sono elementi probatori rilevanti per escludere la particolare tenuità: un quantitativo non trascurabile e la possibilità di ricavare molte dosi giornaliere sono indicatori di destinazione allo spaccio.
- La motivazione implicita della corte territoriale, se chiaramente desumibile, può essere ritenuta sufficiente per respingere il motivo di gravame anche se non contiene una replica testuale puntuale alle singole argomentazioni difensive.
- In caso di inammissibilità del ricorso senza assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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