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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Motivazione della sentenza - Rinvio alla decisione condizionante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si impugnava la sentenza della CTP n. 282/20 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento tributario relativi ai redditi di partecipazione, motivando esclusivamente mediante rinvio alla precedente sentenza CTP n. 434/02/19 resa nei confronti della società (T. sas). L'Agenzia denunciava la nullità della sentenza per due motivi principali: (1) mancata riunione o trattazione congiunta delle cause tra società e soci (litisconsorzio necessario); (2) motivazione per relationem rispetto a una pronuncia che era stata successivamente annullata dalla CTR, nonché mancanza di riproduzione e valutazione autonoma dei contenuti mutuati.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al vizio di litisconsorzio (dato che l'epigrafe del giudizio indicava la presenza della società e di tutti i soci), ma ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata perché motivata unicamente per relationem con la sentenza n. 434/02/19 che, al momento del deposito della sentenza gravata, risultava già annullata dalla CTR (sentenza n. 81/03/2020). Inoltre la sentenza impugnata era carente perché non aveva riprodotto i contenuti mutuati né svolto autonoma valutazione critica. Conseguentemente gli atti sono stati restituiti alla CTP di Potenza per nuovo giudizio; spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 14

    Norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario; la CTR ha verificato la corretta chiamata in giudizio delle parti ritenendo che dall'epigrafe risultassero società e soci come parti del giudizio, quindi l'eccezione di mancata riunione è stata respinta.

  • d.lgs. 546/1992, art. 30

    Riferita nella pronuncia di annullamento di precedente sentenza di primo grado: la violazione concerneva la fissazione/tenuta dell'udienza prima del decorso del termine per la costituzione dell'ufficio resistente, con conseguente vizio procedurale che può comportare la nullità dell'atto giudiziale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale relativa alla fissazione delle udienze e ai termini per la costituzione delle parti; la sua violazione è stata ritenuta nella precedente decisione annullata che ha reso invalida la motivazione basata su quella pronuncia.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione alle regole sul litisconsorzio e sulla riunione delle cause; la CTR ha comunque ritenuto che la presenza delle parti in epigrafe escludeva il vizio dedotto.

  • d.p.r. 917/1986, art. 5

    Norma che disciplina la notifica degli accertamenti relativi ai redditi di partecipazione ai singoli soci; nell'istruttoria l'Agenzia ha emesso avvisi ai soci ex art. 5, dando origine a ricorsi autonomi ma collegati all'accertamento societario.

  • Cass. S.U. n. 14814/2008 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: è possibile, quando il medesimo organo giudicante decide contestualmente più controversie con rapporto di consequenzialità, motivare una decisione mediante rinvio a un'altra sentenza assunta simultaneamente, purché vengano riprodotti i contenuti mutuati e siano oggetto di autonoma valutazione critica nel nuovo contesto.

  • Cass. sez. VI, n. 19347/2018 (giurisprudenza)

    Ribadisce che la motivazione per relationem è ammessa solo se la sentenza richiamata è contestualmente adottata e i contenuti sono riprodotti e valutati nel nuovo decisione in modo da consentire verifica logico-giuridica.

  • Cass. n. 7654/2001 (giurisprudenza)

    Autorevole orientamento secondo cui, nelle materie in cui sussiste vincolo di pregiudizialità tra decisioni, la decisione condizionata può legittimamente limitarsi a constatare il vincolo, il tenore della decisione condizionante e le conseguenze che ne derivano; ciò però presuppone che la decisione condizionante esista effettivamente.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammessa solo in presenza di una decisione condizionante effettivamente esistente e, preferibilmente, adottata contestualmente dal medesimo organo; non basta un mero rinvio: vanno riprodotti i contenuti mutuati e svolta autonoma valutazione critica.
  • Se la decisione cui si rinvia viene successivamente annullata o non è più valida alla data della decisione condizionata, la decisione basata esclusivamente su quel rinvio è priva di motivazione e può essere nulla.
  • Nei giudizi tributari con più litisconsorti (società e soci), occorre verificare la regolarità della composizione delle parti: la semplice presenza in epigrafe può escludere la nullità per mancata riunione, ma è buona prassi valutare preventiva riunione o trattazione congiunta quando le questioni sono strettamente connesse.
  • Per i ricorsi relativi agli avvisi ai soci derivanti da accertamenti societari (art. 5 DPR 917/1986), i giudici devono garantire che le questioni derivate non vengano decise soltanto per richiamo a decisioni societarie quando queste non costituiscono una base giuridica autonoma e valida.
  • Per evitare annullamenti, il giudicante che intende motivare per relationem dovrebbe: (a) decidere contestualmente le cause connesse; (b) riprodurre esplicitamente i passaggi motivazionali mutuati; (c) adattare e integrare la motivazione alla diversa posizione processuale dei litisconsorti.

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