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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 1505 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva dichiarato e tassato in dichiarazione IRPEF plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin per gli anni 2014 e 2015 e successivamente ha richiesto il rimborso di quanto versato richiamando la Risoluzione n.72/E/2016 ritenendo che le operazioni non dovessero generare "capital gain". L'Agenzia ha impugnato la decisione di primo grado deducendo, oltre a questioni procedurali, che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare che le detenzioni e le cessioni dei bitcoin non rientrassero in un'attività d'impresa né fossero poste in essere senza finalità speculativa; l'Ufficio ha inoltre rilevato l'entità delle operazioni (acquisti per €138.454 e vendite per €148.933) come indizio di finalità speculativa. La Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-264/14) e la Risoluzione 72/E per inquadrare la disciplina, ma ha distinto i casi: la risoluzione riguardava una società/intermediario mentre il caso concreto riguardava un privato. Ha quindi applicato l'art.67 TUIR (c- ter) e l'art.68 TUIR commi 5 e 6 ritenendo i bitcoin assimilabili alle valute estere ai fini delle plusvalenze e valutando sussistente la soglia/criterio di speculazione.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: la sentenza di primo grado è stata riformata e dichiarata legittima la posizione dell'Ufficio (silenzio-rifiuto) con conseguente rigetto della domanda di rimborso del contribuente. La Corte ha stabilito che le plusvalenze sulla compravendita di bitcoin del privato costituiscono redditi diversi secondo art.67 (c- ter) e concorrono alla formazione del reddito come previsto dall'art.68 commi 5 e 6 TUIR, imponibili al 26% sul differenziale; ha inoltre ritenuto rilevante la soglia quantitativa e la finalità speculativa emersa, e ha compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n.72/E del 2/9/2016

    La risoluzione inquadra il trattamento IVA e delle imposte dirette per una società che svolge intermediazione/servizi su bitcoin; rileva che per i clienti privati le operazioni a pronti non generano reddito imponibile se manca la finalità speculativa. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto la risoluzione non direttamente applicabile perché riferita a ipotesi societarie e di intermediazione.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-264/14 del 22/10/2015

    Ha qualificato il bitcoin, ai fini IVA, come valuta non tradizionale e le operazioni di cambio come operazioni finanziarie esenti IVA ai sensi della direttiva; la Corte ha dunque influenzato il quadro interpretativo ma la Commissione ha distinto la portata fiscale diretta sull'imponibilità delle plusvalenze dei privati.

  • Art. 67 TUIR (redditi diversi), lett. c-ter

    Le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di valute estere sono assimilate a strumenti finanziari e rientrano nei redditi diversi; la Commissione ha incluso i bitcoin tra le valute rilevanti ai fini di tale disposizione.

  • Art. 68 TUIR, commi 5 e 6

    Regolano la determinazione delle plusvalenze da valute estere: la differenza tra costo di acquisto e valore di vendita concorre al reddito e, se positiva, è tassata con l'aliquota prevista (26% nel caso specifico).

  • Art. 135 par.1 lett. e) Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla Corte di Giustizia per l'esenzione IVA delle operazioni in valuta; utilizzato per distinguere la disciplina IVA dalle implicazioni nel diritto tributario diretto.

  • Art. 10, comma 1, n.3 DPR 633/1972

    Norma sull'esenzione IVA per determinate operazioni finanziarie; la risoluzione aveva ritenuto applicabile tale esenzione alle attività della società istante.

  • Art. 112 c.p.c.

    Citato dall'Ufficio per lamentare omessa pronuncia dei primi giudici su sue eccezioni; il Collegio non ha ritenuto decisiva la questione procedurale e ha motivato la decisione sul merito.

Massime di principio

  • Le compravendite di bitcoin effettuate da persone fisiche possono essere qualificate, ai fini dell'imposizione diretta, come operazioni su "valute" assimilabili ex art.67 TUIR (c- ter) e le relative plusvalenze concorrono al reddito ai sensi dell'art.68 TUIR se ricorrono i presupposti normativi.
  • Perché una plusvalenza da compravendita di bitcoin sia non imponibile occorre dimostrare l'assenza di finalità speculativa e il rispetto delle condizioni soggettive e quantitative previste dalla normativa (soglia di 51.645,69 euro e possesso per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta); l'onere della prova grava sul contribuente.
  • Le risoluzioni e i precedenti della Agenzia delle Entrate o della Corte di Giustizia relativi a soggetti professionali o a operatori di intermediazione non sono automaticamente estensibili ai casi di privati: bisogna valutare la fattispecie concreta (natura soggettiva dell'operatore, continuità, entità e finalità delle operazioni).
  • La qualificazione ai fini IVA (es. esenzione per operazioni finanziarie) non preclude autonoma valutazione ai fini delle imposte dirette: bitcoin possono essere 'valuta' ai fini IVA ma comunque generare plusvalenze imponibili ai fini IRPEF/IRES se realizzate nelle condizioni previste dalla normativa sui redditi diversi.
  • In contenziosi simili è fondamentale documentare e provare elementi quali: durata della detenzione, frequenza e numerosità delle operazioni, importi complessivi, finalità d'investimento vs. speculazione, eventuale collegamento con attività d'impresa o di intermediazione.

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