Sentenza del 06/12/2021 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - Decadenza - Notificazione tardiva - Scissione degli effetti della notificazione - Non si applica - Limitazione agli atti processuali - Data di effettiva ricezione - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialel'avviso di accertamento è stato annullato perché, benché affidato tempestivamente al servizio postale, è pervenuto tardivamente all'indirizzo del destinatario. La Corte ha escluso l'applicazione della scissione degli effetti agli atti sostanziali come l'avviso di accertamento, affermando che per tali atti rileva la data di effettiva ricezione; essendo questa successiva rispetto al termine utile, l'atto è decaduto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si discuteva la validità della notificazione di un avviso di accertamento: il contribuente eccepiva la decadenza dell'atto per notifica tardiva. Il punto giuridico era se il principio della "scissione degli effetti" della notificazione (cioè la distinzione tra data utile per il notificante e data utile per il destinatario) possa applicarsi anche agli avvisi di accertamento, oppure sia limitato agli atti processuali. Il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia un atto di natura sostanziale la cui efficacia decorre solo dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario.
Norme richiamate
principio giurisprudenziale della scissione degli effetti delle notificazioni
la scissione degli effetti trova applicazione limitatamente agli atti processuali; non si estende agli atti sostanziali (quali l'avviso di accertamento), per i quali l'efficacia si determina con la data di effettiva ricezione da parte del destinatario.
nessuna norma specifica espressamente citata nella massima fornita
dal testo emerge un'applicazione giurisprudenziale del principio: per gli atti impositivi fiscali conta la pervenzione effettiva all'indirizzo del destinatario; il semplice affidamento tempestivo al servizio postale non neutralizza una ricezione tardiva.
Massime di principio
- La scissione degli effetti delle notificazioni si applica nei rapporti processuali (attuando distinzioni tra data utile per il notificante e per il destinatario) ma non va automaticamente estesa agli atti sostanziali: per questi ultimi rileva la data di effettiva ricezione.
- Per gli avvisi di accertamento e atti impositivi, l'atto produce effetti (e fa decorrere termini) solo dal momento in cui effettivamente giunge al destinatario: la tardiva pervenzione comporta la nullità o l'annullamento quando ne derivi decadenza.
- Il mero affidamento tempestivo dell'atto al servizio postale non prova che l'atto sia stato ricevuto nei termini utili: l'amministrazione ha l'onere di dimostrare la data di effettiva ricezione quando da essa dipende la validità dell'atto.
- In situazioni analoghe il contribuente può impugnare l'atto eccependo la tardiva ricezione; il giudice verificherà la data di effettiva pervenzione e, se accertata la tardività, annullerà l'atto.
- Per ridurre i rischi di inefficacia, chi notifica dovrebbe utilizzare modalità che consentano prova certa dell'effettiva ricezione (ove previste e disponibili) o prevedere celerità nelle notificazioni; viceversa l'amministrazione corre il rischio di perdere l'effetto dell'atto per decadenza.
- I termini per proporre ricorso contro l'atto iniziano a decorrere dalla data di effettiva ricezione dell'atto sostanziale, non dalla data in cui l'atto è stato affidato al servizio di notificazione.
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