Sentenza del 06/12/2021 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta unica sulle scommesse - Soggettività passiva - Chiunque gestisce l'attività -Sussiste - Assenza concessione ministeriale - Non rileva - Attività esercitata per conto terzi - Obbligazione solidale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento/ingiunzione di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse: il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo in quanto svolgeva l'attività di raccolta per conto di bookmaker privi di concessione statale o di essere mero intermediario non obbligato al pagamento dell'imposta.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai sensi del D.lgs. 504/1998, l'imposta unica sulle scommesse è dovuta da qualunque soggetto che gestisca l'attività di raccolta delle scommesse, anche quando la raccolta avvenga per conto terzi (ricevitoria) e anche se il soggetto proponente/bookmaker operi senza regolare concessione. Ne consegue che gli operatori coinvolti rispondono in via concorrente e solidale per l'obbligazione tributaria, essendo ciascuno autonomamente produttore del presupposto impositivo. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'obbligo impositivo è stato confermato nei confronti della ricevitoria/gestore.
Norme richiamate
D.lgs. 504/1998 (imposta unica sulle scommesse)
La norma è interpretata nel senso che il presupposto dell'imposta si realizza con la gestione dell'attività di raccolta delle scommesse; la soggettività passiva si estende a chi materialmente svolge la raccolta anche per conto terzi, indipendentemente dalla regolarità della concessione del soggetto committente.
Massime di principio
- La qualifica di soggetto passivo non dipende solo dal rapporto contrattuale con il bookmaker: chi materialmente gestisce la raccolta delle giocate può essere tassato.
- L'assenza di concessione del bookmaker non esonera gli intermediari dalla responsabilità tributaria relativa alle somme raccolte tramite la loro attività.
- Quando più operatori partecipano alla raccolta e gestione delle scommesse, l'obbligazione tributaria è concorrente e soggetta a solidarietà: l'Amministrazione può agire nei confronti di ciascuno di essi.
- Chi viene chiamato a pagare per effetto della solidarietà può poi esercitare azioni di regresso o rivalsa nei confronti degli altri operatori coinvolti, ma ciò non limita l'azione diretta dell'Erario verso ciascun soggetto responsabile.
- In pratica, operatori intermedi (ricevitorie, punti di raccolta) devono adottare misure di compliance fiscale e contrattuale (verifica affidabilità del committente, tenuta evidenze delle giocate) per contenere il rischio di esposizione tributaria personale.
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