Sentenza del 06/12/2021 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Detrazione IVA - Attività professionale - Requisiti di professionalità ed abitualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA relativa all'acquisto nel 2013 di "iniziative energetiche" (fatture nn. 30 e 31) sostenendo che la successiva cessione nel 2014 (fatt. n. 3/2014) configurasse reddito da attività commerciale di intermediazione e non reddito professionale. La contribuente sosteneva che le cessioni derivassero da attività professionale (progettazioni e lavori) e che pertanto l'IVA fosse legittimamente detratta. In sede di appello si è ritenuto che la contribuente non abbia fornito alcuna prova che gli acquisti del 2013 fossero stati oggetto di interventi professionali modificativi o integrativi tali da trasformarli in opere nuove: pertanto gli stessi beni furono semplicemente rivenduti così come acquistati da Z. srl, caratterizzando l'operazione come intermediazione commerciale e giustificando il recupero dell'IVA detratta.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado che aveva dato ragione alla contribuente. È stato confermato il recupero a tassazione dell'IVA portata in detrazione pari alla somma contestata (euro 17.235,00), con compensazione delle spese del grado. L'appello è stato ritenuto fondato in quanto mancava la prova della trasformazione professionale delle iniziative acquistate nel 2013.
Norme richiamate
art. 53, DPR 917/1986 (TUIR)
Usata per la distinzione tipologica del reddito (reddito di lavoro autonomo/professionale versus redditi diversi/commerciali); la Corte ha ritenuto che il reddito derivante dalla vendita fosse configurabile come reddito da intermediazione e non come reddito professionale.
art. 33, DPR 600/1973
Richiamato nella doglianza sulla legittimità dell'accesso ispettivo in locali ad uso promiscuo; nel decisum l'analisi si è concentrata però sull'insufficienza probatoria della contribuente e non ha ribaltato l'accertamento per vizi procedurali.
art. 52, DPR 633/1972 (ora DPR 633/1972/73 citato nel testo)
Richiamato nella contestazione dell'illegittimità dell'accesso, ma non ha impedito la ricostruzione sostanziale operata dall'Ufficio circa la natura commerciale dell'operazione.
art. 19, DPR 633/1972
Riferimento normativo in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti; la decisione ha ritenuto indetraibile l'IVA versata in relazione a beni acquistati per essere rivenduti senza trasformazione professionale.
Massime di principio
- Perché la cessione di beni/progetti sia qualificata come frutto di attività professionale è necessario provare che il professionista abbia svolto interventi intellettuali o materiali trasformativi che creino un "novus" rispetto al bene acquistato; la sola rivendita di quanto acquistato da terzi tende a qualificarsi come attività di intermediazione commerciale.
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti è consentita solo se gli acquisti sono impiegati nell'attività imponibile effettivamente svolta dal soggetto che detrae; se i beni sono acquistati da un'altra impresa e rivenduti senza trasformazione, l'IVA originaria non deve essere mantenuta in detrazione.
- Il contribuente ha l'onere della prova circa l'effettivo svolgimento di prestazioni professionali che giustifichino la qualificazione dei corrispettivi come reddito professionale (contratti, bozze/progetti, documentazione di esecuzione, fatture di prestazione professionale, corrispondenze tecniche, ecc.).
- La qualificazione dell'attività come commerciale o professionale dipende anche dall'elemento soggettivo e dall'abitualità: operazioni occasionali di intermediazione possono essere qualificate comunque come commerciali ai fini IVA se consistono nella mera rivendita di beni acquistati.
- Le eccezioni procedurali (es. illegittimità dell'accesso senza autorizzazione) vanno sollevate e documentate tempestivamente; tuttavia, anche se si evidenziano profili procedurali, l'Amministrazione può riuscire a recuperare imposte se la ricostruzione sostanziale è supportata da elementi probatori.
- In situazioni simili è consigliabile conservare e produrre documentazione chiara che distingua l'attività professionale (progettazione, prestazione intellettuale, trasformazione) dalla mera compravendita: ordini di lavoro, rapporti contrattuali con committenti, prove di lavorazioni effettive e fatturazione separata delle prestazioni professionali.
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