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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Donazioni ai discendenti - Agevolazioni ed imposte sui redditi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario relativo alla donazione d'azienda ricevuta dal contribuente nel 2013 e non contabilizzata come sopravvenienza attiva. L'Ufficio ha ritenuto che le merci in giacenza e i beni strumentali trasferiti a titolo gratuito costituissero sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR e quindi fossero imponibili in capo al donatario nel periodo d'imposta 2013. Il giudice di primo grado aveva dato rilievo all'esenzione prevista per le donazioni a favore dei discendenti nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, accogliendo il ricorso del contribuente; l'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo l'applicazione delle norme sul reddito (TUIR) e non delle agevolazioni sulle donazioni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR secondo cui i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di liberalità sono considerati sopravvenienze attive imponibili. Ha così annullato la decisione di primo grado che aveva fatto riferimento alle esenzioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, ritenute estranee alla fattispecie di imposizione sui redditi, e ha posto a carico dell'appellato le spese del giudizio (liquidate in euro 1.000).

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 88, comma 3, lett. b)

    I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono considerati sopravvenienze attive e devono essere tassati come redditi; pertanto la donazione d'azienda può determinare un'imponibile per il donatario ai fini delle imposte sui redditi.

  • Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, art. 3, comma 4‑ter (Finanziaria 2007)

    Prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a titolo gratuito in favore dei discendenti di aziende, azioni o quote sociali; tale esenzione riguarda l'imposta sulle donazioni, non la disciplina delle imposte sui redditi.

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 341/E del 23/11/2007

    Chiarisce l'applicazione dell'esenzione in materia di imposte sulle donazioni per trasferimenti a favore dei discendenti; tuttavia tale chiarimento non incide sull'interpretazione dell'art. 88 TUIR riguardante la tassazione delle sopravvenienze attive.

Massime di principio

  • La rilevanza fiscale di una donazione d'azienda deve essere valutata separatamente per le diverse imposte: l'esenzione prevista per l'imposta sulle successioni e donazioni non esclude automaticamente la possibile tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
  • Se un soggetto riceve gratuitamente merci o beni strumentali nell'esercizio d'impresa, tali apporti possono configurare sopravvenienze attive imponibili (art. 88, comma 3, lett. b TUIR) e devono essere considerati nel periodo d'imposta in cui avviene la liberalità.
  • La continuità gestionale dopo la donazione (il donatario che prosegue l'attività) non impedisce che il valore dei beni trasferiti costituisca provento in natura tassabile ai fini del reddito d'impresa, se non adeguatamente contabilizzato e giustificato.
  • In sede di controllo è fondamentale produrre documentazione contabile dell'operazione (atto di donazione, valori attribuiti alle giacenze e ai cespiti, eventuali patti o condizioni) per chiarire la natura dell'evento e la corretta qualificazione fiscale.
  • Per evitare contestazioni, chi riceve un'azienda a titolo gratuito dovrebbe registrare correttamente il trasferimento nella contabilità e valutare l'eventuale rilevanza in dichiarazione dei redditi; viceversa chi dona deve considerare gli effetti fiscali correlati.
  • In presenza di dubbi interpretativi conviene richiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate o valutare accordi documentati tra le parti per chiarire la natura dell'operazione e l'impatto fiscale.

Testo integrale

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