Sentenza del 06/12/2021 n. 3201 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Tributi locali ( Ici). Obbligo motivazionale adempiuto nel caso in cui il contribuente conosca la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 in relazione alla determinazione del valore delle aree edificabili utilizzato come base imponibile. L'appellante censurava la correttezza dei valori applicati (sostenendo fossero la triplicazione dei valori della delibera comunale del 1999, validi fino al 2009), lamentava l'insufficiente motivazione dell'avviso (mancata indicazione delle modalità di calcolo e dei riferimenti agli atti deliberativi) e proponeva atti di trasferimento e confronti con comuni limitrofi per dimostrare un valore di mercato inferiore; offriva anche la disponibilità a pagare la somma risultante dall'applicazione dei valori della delibera 1999.
La decisione
La Commissione Regionale di Bari, Sez. III, ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto l'avviso d'accertamento sufficientemente motivato perché richiamava la deliberazione comunale (G.M. n.123 del 17/06/2010) che determinava i valori minimi delle aree edificabili; ha richiamato il principio secondo cui, con riferimento all'ICI, la motivazione è adempiuta quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e quindi di contestare soggettivamente e quantitativamente l'imposta. Sulla determinazione del valore, la Commissione ha ritenuto che i valori del 2010 fossero applicabili ratione temporis (la delibera del 1999 era valida fino al 2009) e che gli atti di compravendita prodotti dall'appellante fossero anteriori e non rappresentativi del valore venale del 2010; la documentazione prodotta tardivamente in sede d'appello è stata altresì esclusa. Infine, è stato ribadito che, in presenza di usufrutto, il soggetto passivo dell'ICI è l'usufruttuario (art. 3, comma 1, d.lgs. n.504/1992). Spese condannate a carico dell'appellante: Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52
Norma procedurale che disciplina il ricorso in materia tributaria ed il termine di proposizione dell'appello utilizzato per la procedura.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
Prevede il termine per il deposito di documenti (venti giorni prima dell'udienza); la Corte ha richiamato tale limite per escludere documentazione tardivamente prodotta in sede di gravame.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 1
Stabilisce che, ai fini dell'ICI, il soggetto passivo è l'usufruttuario; la sentenza conferma che l'imposta grava sull'usufruttuario in virtù del diritto reale di godimento.
Deliberazione di G.M. n.123 del 17/06/2010 (Comune di Torre Santa Susanna)
Atto amministrativo richiamato nell'avviso d'accertamento che ha determinato i valori minimi delle aree edificabili per il 2010; il richiamo è stato ritenuto sufficiente ai fini della motivazione dell'avviso.
Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 29/03/1999
Precedente determinazione dei valori válida fino al 2009; la sentenza osserva che non era applicabile per il 2010 ratione temporis.
Giurisprudenza: Cass. ord. n.16620/2017 e Cass. sez.5 n.26431/2017; Cass. civ. sez. trib. n.30887/2021
Principi richiamati secondo cui l'avviso che richiama una delibera generale può considerarsi sufficientemente motivato e che, per l'ICI, la motivazione è adeguata quando il contribuente è in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare l'an e il quantum.
Massime di principio
- Un avviso d'accertamento che richiama una delibera comunale di carattere generale (valori catastali, valori minimi aree) è in linea di principio sufficientemente motivato se rivela gli elementi essenziali della pretesa, perché il contribuente può conoscere e contestare an e quantum.
- L'onere probatorio per dimostrare un valore inferiore grava sul contribuente: è necessario produrre elementi oggettivi e, se del caso, una perizia di parte che dimostri il minor valore rispetto a quello accertato.
- I confronti basati su atti di trasferimento o su valori usati per altri tributi (es. registro) possono essere non determinanti quando la diversa natura del tributo implica criteri valutativi differenti; inoltre i trasferimenti datati possono non rappresentare il valore venale nell'anno di imposta.
- Documentazione presentata oltre i termini processuali previsti (es. art. 32 D.Lgs. n.546/1992) può essere esclusa e non considerata nella decisione di gravame.
- In presenza di diritto di usufrutto, il soggetto passivo dell'imposta è l'usufruttuario ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.504/1992; le contestazioni sulla soggettività passiva devono tenerne conto.
- L'appello è devolutivo: i giudici esaminano solo le questioni effettivamente dedotte e specificate nel motivo di gravame; deduzioni generiche o riproposte senza specificità sono spesso inammissibili o inconcludenti.
- La validità temporale delle deliberazioni comunali va valutata ratione temporis: valori approvati per anni successivi non possono essere contestati con riferimenti a delibere già scadute per il periodo impugnato.
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