Cassazione Civile, Ordinanza n. 02836/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
L’investitore aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la dichiarazione di nullità o annullabilità dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio e, in subordine, l’accertamento dell’inadempimento della banca agli obblighi assunti, con condanna alla restituzione della somma investita o al risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto le domande ritenendole prescritte; la corte d’appello, invece, aveva escluso la prescrizione qualificando la responsabilità come contrattuale, ma aveva rigettato nel merito le pretese ritenendo che la banca avesse assolto gli obblighi informativi mediante la consegna di documentazione standard (rischi generali, scheda cliente, ordine di negoziazione, nota informativa) e che il cliente non fosse un investitore inesperto. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 26, 27, 28 e 29 del regolamento intermediari Consob e dell’art. 2697 c.c., censurando: l’insufficienza delle informazioni fornite, la mancata acquisizione della offering circular, l’erronea ripartizione dell’onere della prova circa l’adempimento degli obblighi informativi, la mancata segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione e l’assenza di nesso causale. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato assolti gli obblighi informativi sulla sola base della consegna di documenti generici, senza verificare se la banca avesse acquisito la offering circular e senza accertare se la documentazione consegnata contenesse le informazioni essenziali sulla specifica emissione obbligazionaria priva di prospetto informativo e di rating. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone all’intermediario di operare con diligenza, correttezza e trasparenza e di acquisire una conoscenza adeguata del prodotto finanziario per fornire al cliente informazioni complete e corrette sulla rischiosità dell’investimento
rileva ai fini della disciplina degli obblighi dell’intermediario e del riparto probatorio nel contenzioso sui servizi di investimento
artt. 26, 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/98
delineano gli obblighi informativi, la valutazione di adeguatezza dell’operazione e la necessità di specifica segnalazione dell’inadeguatezza al cliente
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sull’adempimento degli obblighi informativi
invocati come parametri di censura della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nella negoziazione diretta di titoli obbligazionari privi di prospetto informativo e di rating, l’intermediario deve acquisire preventivamente la offering circular, ove essa costituisca la fonte essenziale delle informazioni sulla specifica emissione e sulla rischiosità del prodotto.
- L’adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuto provato sulla sola base della consegna al cliente di documentazione standard o generica, se non sia verificato che essa contenga le informazioni essenziali relative al titolo concretamente acquistato.
- La dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni sufficienti non vale, da sola, come prova decisiva dell’adempimento dell’intermediario né come autorizzazione idonea a sanare la carenza informativa quando sia apposta su moduli standard privi di elementi individualizzanti.
- In tema di servizi di investimento, il giudice deve accertare in modo specifico se l’intermediario abbia operato con una conoscenza preventiva adeguata del prodotto e se abbia informato il cliente in modo effettivo e completo sulla struttura, sui rischi e sul regime dell’emissione.
- Quando il prodotto finanziario presenta caratteristiche di particolare rischio e assenza di informazioni pubbliche essenziali, il dovere informativo dell’intermediario è qualificato e il relativo accertamento non può essere svolto in termini meramente astratti o presuntivi.
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