Cassazione Civile, Ordinanza n. 04787/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da cinque avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di due società operanti nel settore agrumicolo, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza sui movimenti dei conti correnti bancari intestati alle società. Gli avvisi riguardavano annualità 1996-1999 e recuperavano a tassazione maggiori imposte (IRPEG, ILOR, IRAP e IVA) sul presupposto che versamenti e prelevamenti bancari costituissero ricavi non contabilizzati o comunque imponibili. In primo grado e in appello le società avevano ottenuto l'annullamento degli atti, ma la precedente sentenza di legittimità aveva cassato le decisioni regionali per difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973, rinviando alla CTR per nuovo esame. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente respinto gli appelli dell'Ufficio, valorizzando una CTU che qualificava le movimentazioni come meri flussi finanziari (anticipazioni ai produttori e restituzioni, oltre a finanziamenti infragruppo), senza però indicare in modo puntuale l'origine della provvista e senza chiarire se ciascuna movimentazione fosse riferibile a operazioni non imponibili o già contabilizzate. Con il nuovo ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alle statuizioni del precedente annullamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 in tema di riparto dell'onere della prova negli accertamenti bancari. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR non si fosse adeguata alle indicazioni della sentenza rescindente e che avesse rinnovato una motivazione non conforme ai rilievi di legittimità. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia fornendo una motivazione congrua e uniformandosi a quanto già statuito dalla Corte con la sentenza n. 14043/2014. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
testo applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa è soddisfatto se il ricorso consente di comprendere l'evolversi della vicenda processuale e il thema decidendum; non è violato se la parte esprime la propria interpretazione della precedente sentenza di cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
"e comunque" a quanto [la Corte] abbia statuito
Il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato, ma comunque alle statuizioni e alle indicazioni della sentenza rescindente; in caso di cassazione per vizio di motivazione deve riesaminare i fatti e colmare i difetti argomentativi segnalati dalla Corte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, rimasta assorbita.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione, ma senza autonoma decisione perché assorbito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata per sostenere la nullità della decisione regionale, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova negli accertamenti bancari; la Corte non decide espressamente il motivo perché assorbito, ma ribadisce che il contribuente deve provare la specifica riferibilità delle movimentazioni a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni nel ragionamento della CTR; il motivo resta assorbito.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
In materia di accertamenti bancari, versamenti e prelevamenti sui conti correnti si presumono ricavi o componenti imponibili, salvo prova contraria specifica del contribuente circa il titolo del versamento, l'origine della provvista e la riferibilità a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice deve riesaminare i fatti alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza rescindente e non può limitarsi a riprodurre una motivazione già ritenuta insufficiente.
- L'art. 384, comma 2, c.p.c. impone al giudice del rinvio di conformarsi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche a tutte le statuizioni e indicazioni contenute nella decisione di cassazione, specialmente quando la cassazione sia avvenuta per carenza motivazionale.
- Negli accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973, la mera registrazione contabile delle movimentazioni non basta a vincere la presunzione fiscale: il contribuente deve provare in modo specifico il titolo dei versamenti, l'origine delle provviste e la loro riferibilità a operazioni non imponibili o già incluse nel reddito dichiarato.
- La motivazione del giudice tributario che si appoggi a una CTU deve comunque consentire di comprendere quali operazioni siano state esaminate, quali criteri siano stati adottati e perché le movimentazioni bancarie siano state ritenute estranee a materia imponibile.
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