Cassazione Penale, Sentenza n. 43668/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca patrimoniale relativa al fabbricato identificato nella particella 1968 sub 1, sostenendo che le opere che hanno reso l'immobile abitabile erano state eseguite antecedentemente al periodo di pericolosità sociale contestato (lavori tra 1997 e 2002). A sostegno hanno proposto due aerofotogrammetrie (riprese 20/08/2006 e 30/05/2008), una consulenza tecnica di parte (20/01/2020) e documenti di fornitura elettrica (ottobre 1999), invocando l'art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 (scoperta di prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento). La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo che le prove dedotte non fossero "nuove" nei termini dell'art. 28 poiché erano deducibili nel giudizio di prevenzione e non era stata dimostrata una causa di forza maggiore che ne avesse impedito la tempestiva produzione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, "prove nuove" sono: a) quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento (formatesi dopo la definizione) e b) quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo che la misura è divenuta definitiva. Non rientrano invece nella nozione le prove che erano deducibili nel giudizio di prevenzione ma non dedotte, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità della tempestiva deduzione per forza maggiore. Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha confermato che le aerofotogrammetrie e gli altri documenti prodotti erano preesistenti e comunque deducibili con ordinaria diligenza nel procedimento di prevenzione; non è stata allegata né provata una causa di forza maggiore: pertanto l'istanza di revocazione è stata respinta e il provvedimento di merito è stato condiviso (ricorso respinto/inammissibile).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 28, comma 1, lett. a) e comma 3
La "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 è rilevante se si tratta di prove formatesi dopo la conclusione del procedimento o di prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività; non sono "prove nuove" le prove deducibili ma non dedotte, salvo forza maggiore; inoltre il termine di decadenza di 6 mesi opera dalla scoperta del novum
art. 630, comma 1, lett. c)
Richiamato dalle forme del procedimento, ma la nozione di "prova nuova" in sede di revisione penale (che ammette anche prove preesistenti scoperte successivamente o non acquisite) non è automaticamente sovrapponibile all'art. 28: il legislatore antimafia ha fissato regole e limiti specifici diversi
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Normativa previgente sulla revoca delle misure di prevenzione personali che ha influenzato la giurisprudenza storica; storicamente la giurisprudenza aveva utilizzato analogie con la revisione e la revoca in funzione di revisione, ma il d.lgs. 159/2011 ha dato un quadro autonomo
art. 395, primo comma, n. 3
Paragone richiamato nella giurisprudenza: similitudini formali con la revocazione civile (documenti decisivi non prodotti per causa di forza maggiore), ma la Corte ha rilevato che l'art. 28 non si sovrappone integralmente a tale modello
In caso di accoglimento della revocazione la Corte può prevedere la restituzione per equivalente; ciò evidenzia carattere prevalentemente risarcitorio/piuttosto che restitutorio dell'istituto
Costituzione
Art. 24 richiamato per la funzione riparatoria del rimedio; art. 42 richiamato nella valutazione costituzionale della tutela della proprietà, bilanciata con l'esigenza di stabilità del giudicato di prevenzione
Massime di principio
- La "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è rilevante solo se: a) si è materialmente formata dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, oppure b) era preesistente ma è stata incolpevolmente scoperta dopo la definitività della confisca
- Non costituiscono prova nuova le informazioni o documenti che erano deducibili dall'interessato nel procedimento di prevenzione ma non prodotti per negligenza o scelta difensiva; tali elementi non legittimano la revocazione salvo prova di forza maggiore
- Chi invoca la revocazione deve dimostrare la decisività del nuovo elemento e, se si tratta di prove preesistenti ma non dedotte, deve provare l'impossibilità di dedurle tempestivamente per causa non imputabile (forza maggiore o equivalente)
- Il termine decadenziale di 6 mesi dall'avvenuta scoperta del novum è perentorio: la domanda di revocazione fuori termine è inammissibile, salvo che si dia prova di mancata conoscenza per causa non imputabile
- In sede di prevenzione occorre produrre tutte le prove disponibili con ordinaria diligenza: prima di chiedere la revocazione è opportuno valutare se il materiale probatorio fosse già accessibile e se la sua mancata produzione possa essere giustificata
- Se si ottiene la revocazione, la restituzione del bene può avvenire anche per equivalente (art. 46 d.lgs. 159/2011); pertanto, quando si prospetta la revoca, bisogna considerare anche il profilo della eventuale riparazione economica
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