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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43451/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame della misura degli arresti domiciliari. Denuncia violazione di legge (art. 275 c.p.p. e artt. 163 e 164 c.p.) per carenza di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare e per mancata considerazione della possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, ritenendo sussistenti i relativi requisiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente motivato il mantenimento della misura domiciliari, evidenziando l'alta probabilità di recidiva: il ricorrente, pur giovane, era già stato processato e aveva usufruito di messa alla prova, era stato nuovamente arrestato in flagranza per reati di spaccio con precedenti misure non custodiali e poi ancora arrestato in flagranza commettendo anche resistenza e false attestazioni. Sul punto la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la sussistenza del pericolo di reiterazione esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulla sospensione condizionale della pena. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti; contestata quale reato base che ha motivato la misura cautelare e la valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 337 c.p.

    Rilevato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale integrato nei fatti contestati

  • art. 495 c.p.

    Rilevato per le false attestazioni sull'identità personale contestate al ricorrente

  • art. 275 c.p.p.

    Norma che regola le motivazioni dei provvedimenti che applicano misure cautelari; il ricorrente denunciava omissione di motivazione in ordine all'adeguatezza/proporzionalità della misura, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale basata sul pericolo di recidiva

  • artt. 163 e 164 c.p.

    artt. 163 e 164 cod. pen.

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena e ai relativi requisiti; il ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse considerato la possibilità della sospensione, ma la Corte ha ritenuto che la contraria valutazione prognostica (pericolo di reiterazione) escluda la sospensione condizionale

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione del reato quale motivo per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la sussistenza di tale pericolo legittimi la misura domiciliare

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ritiene concretamente sussistente il pericolo di reiterazione del reato, la valutazione negativa sulla prognosi favorevole del condannato rende superflua una motivazione specifica circa la concessione della sospensione condizionale della pena
  • Pregresse condanne, ripetuti processi per reati analoghi e arresti in flagranza costituiscono elementi probanti che possono giustificare il mantenimento di misure cautelari anche se il soggetto è giovane
  • La ragionevolezza e la logicità della motivazione del giudice di merito sono decisive: basta che la decisione sia argomentata e non meramente apodittica; in tal caso la Cassazione non interviene
  • In sede di riesame delle misure cautelari il ricorrente deve far emergere elementi nuovi o vizii di motivazione specifici per superare la valutazione del pericolo di reiterazione; deduzioni generiche sulla proporzionalità della misura sono inadeguate
  • La difesa che prospetta la possibilità della sospensione condizionale della pena dovrebbe articolare perché, nonostante i precedenti e la dinamica fattuale, sussistano i requisiti per la sospensione, ovvero produrre fatti o circostanze che ritraggano la prognosi di buona condotta

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