Cassazione Civile, Ordinanza n. 14005/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento relativi alle annualità d’imposta 2012 e 2013, impugnati dalla società e dai soci. Dopo la riunione dei ricorsi e dei successivi appelli, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha dichiarato inammissibili gli appelli perché ritenuti tardivi rispetto al termine di 60 giorni previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 51 del d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che il giudice di appello non avrebbe applicato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, sospensione operante per i termini scadenti tra il 23 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. La censura si fondava sul rilievo che le sentenze di primo grado erano state notificate il 22 maggio 2019 e che, pertanto, il termine di appello rientrava nel periodo sospeso; l’appello depositato il 1° ottobre 2019 doveva quindi ritenersi tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, poiché le sentenze di primo grado erano state notificate il 22 maggio 2019, il termine per proporre appello ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992 era soggetto alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018. In applicazione del principio secondo cui tale sospensione opera automaticamente e senza discriminazioni tra Amministrazione finanziaria e contribuente, l’appello depositato il 1° ottobre 2019 doveva considerarsi tempestivo. Di conseguenza, la sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità degli appelli per tardività è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché esamini il merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
stabilisce il termine per proporre appello nel processo tributario; nel caso concreto il termine decorreva dalla notifica della sentenza di primo grado ed era soggetto alla sospensione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata.
richiamato in combinato disposto con la norma processuale tributaria per la disciplina dei termini di impugnazione.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
prevede la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione scadenti tra il 23 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; la sospensione è automatica e si applica indistintamente all’Amministrazione finanziaria e al contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il termine per impugnare una sentenza di primo grado ricade nel periodo coperto dalla sospensione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie, tale termine si proroga automaticamente per il periodo stabilito dalla legge.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 opera senza necessità di una specifica istanza di parte ed è applicabile sia al contribuente sia all’Amministrazione finanziaria.
- Ai fini della tempestività dell’appello, il giudice deve verificare non solo la durata ordinaria del termine processuale, ma anche l’eventuale operatività di sospensioni speciali introdotte da norme sopravvenute.
- La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività è errata se non considera la sospensione legale dei termini applicabile al caso concreto.
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