Cassazione Penale, Sentenza n. 51395/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto Angelo Tornese ad acquistare, tramite l'impresa di mantenimento, un lettore di CD e CD musicali sigillati e contrassegnati SIAE, da detenere nella camera di pernottamento. Il Ministero contestava tale decisione deducendo la legittimità, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di adottare limitazioni finalizzate a prevenire contatti con organizzazioni criminali e di impedire l'introduzione di strumenti/manomissioni che possano agevolare comunicazioni illecite o costituire armi improprie. Sosteneva inoltre che le operazioni di verifica preventiva e controllo sui dispositivi e sui supporti potrebbero comportare oneri organizzativi e di personale tali da renderne irrealizzabile l'autorizzazione. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valutato adeguatamente l'onerosità e le concrete esigenze di sicurezza e controllo richieste dall'introduzione dei CD e del lettore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e ha rinviato la causa al Tribunale per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'uso ricreativo di lettori CD non è in re ipsa vietato, ma che per i detenuti sottoposti al regime differenziato (art. 41-bis) devono essere effettuate verifiche rigorose circa i rischi di manomissione, l'eventuale utilizzo dei supporti per comunicazioni illecite e l'impatto organizzativo e di risorse che le verifiche preventive comporterebbero. Ha inoltre osservato che il contrassegno SIAE non garantisce il contenuto e che il Tribunale non ha valutato adeguatamente se le incombenze richieste all'Amministrazione penitenziaria fossero inesigibili o sproporzionate. In conseguenza di ciò l'ordinanza è stata annullata e il Tribunale è stato rimandato a riesaminare la questione conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Consente l'applicazione di un regime detentivo differenziato che legittima misure restrittive aggiuntive rispetto al trattamento ordinario per impedire contatti con organizzazioni criminali; giustifica limitazioni all'introduzione di dispositivi e supporti che possano agevolare comunicazioni illecite.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Norma richiamata nel quadro normativo del trattamento detentivo e delle facoltà/limitazioni; la Corte la colloca nel contesto delle disposizioni che regolano strumenti tecnologici e consultazioni, osservando che le norme attuali sono storicamente datate e non determinano un divieto assoluto di utilizzo per finalità ricreative.
art. 69, sesto comma, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata come parte della disciplina normativa penitenziaria di riferimento; concerne limiti e poteri in materia di trattamento e misure detentive differenziate.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma processuale invocata nel ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di tale disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti di rappresentazione del motivo in sede di cassazione; norma procedurale che regola i limiti della motivazione del ricorso.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis è legittimo che l'Amministrazione penitenziaria imponga limitazioni maggiori rispetto al trattamento ordinario per prevenire contatti con organizzazioni criminali e attività illecite.
- L'autorizzazione all'introduzione di dispositivi tecnologici e supporti (es. lettori CD e CD) per finalità ricreative non è automaticamente vietata dalla normativa vigente, ma la loro ammissione richiede una valutazione caso per caso delle implicazioni di sicurezza.
- Il contrassegno SIAE o il sigillo non sostituiscono i controlli sul contenuto del supporto e sul dispositivo: non sono garanzia sufficiente contro la possibile presenza di messaggi o manomissioni.
- Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso/possesso di tali dispositivi, deve verificare concretamente se le operazioni di controllo richieste all'Amministrazione siano ragionevoli e materialmente sostenibili (risorse umane, tempistiche, impatto organizzativo).
- Se le verifiche preventive e le misure di messa in sicurezza richiedono un impiego di risorse sproporzionato o compromettono l'ordine e la gestione dell'istituto, il diniego può ritenersi legittimo.
- In situazioni favorevoli all'ammissione, è opportuno prevedere misure mitigative: controlli preventivi sistematici, sistemi di sigillatura e verifica periodica, limitazioni di orario d'uso, utilizzo preferenziale di canali collettivi (radio/TV) e procedure operative dettagliate che minimizzino il rischio di manomissione e l'onere organizzativo.
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