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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 662/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello contestando: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e inosservanza degli artt. 192 e 533 c.p.p., perché le dichiarazioni favorevoli (del coimputato Zoghbi Mohamed e del teste Luca Cencetti) non sarebbero state valutate nel loro insieme e avrebbero creato un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato che sosteneva di cercare una casa in affitto e di ignorare la presenza di droga nell'autovettura; (2) mancata motivazione e omessa pronuncia in ordine all'applicazione dei "benefici di legge" richiamando gli artt. 163 e 175 c.p., richiesta espressa nel gravame e non valutata dalla Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulle presunte violazioni di valutazione probatoria), ritenendo che i giudici di merito avessero motivato logicamente la ricostruzione (detenzione di stupefacente in più punti dell'auto, presenza di blister per il confezionamento, dichiarazioni del Cencetti che collegavano l'imputato allo spacciatore). Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle statuizioni concernenti i benefici di legge per omessa pronuncia; il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti: il reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ricorda che la presunta violazione di tale norma non costituisce automaticamente vizio impugnabile ai sensi di tutte le lettere dell'art. 606 c.p.p., ma può essere dedotta solo nei limiti di cui alla lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) se il vizio emerge dal testo del provvedimento.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nell'impugnazione; il ricorso lamentava anche violazioni procedurali generali, ma la Cassazione ha ritenuto la censura già esaminata e non fondata nella parte sostanziale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizione che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza richiama l'interpretazione secondo cui le censure connesse all'art.192 vanno inquadrate nella lett. e) di questa norma.

  • artt. 163 e 175 cod. pen.

    Norme richiamate dal difensore in relazione ai benefici di legge (riduzioni/benefici penalistici); la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia su tale richiesta e ha annullato la sentenza limitatamente a quella omissione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Prevede l'effetto dell'annullamento parziale in cassazione e la possibile irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna sul punto sostanziale.

  • Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 (massima richiamata)

    Precedente secondo cui la violazione dell'art. 192 c.p.p. non è rilevabile come autonoma fattispecie di vizio in cassazione se non entro i limiti dell'art. 606, lett. e).

Massime di principio

  • La detenzione di stupefacente in più punti di un veicolo, la presenza di materiale per il confezionamento e il posizionamento degli involucri (es. vano portabagagli o portaguanti) sono elementi indiziari che possono essere valutati come partecipazione alla detenzione ai fini di spaccio, soprattutto se convergono tra loro.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove testimoniali ex art. 192 c.p.p. non sono automaticamente motivo di cassazione: devono essere tradotte in doglianze sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e), e il vizio deve risultare dal testo della decisione impugnata.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una richiesta di benefici di legge formulata dalle parti (es. in appello), ciò costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato alla statuizione omessa e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • Quando la Cassazione annulla solo una parte formale della sentenza (es. inerente i benefici) e conferma la responsabilità sostanziale, può dichiarare l'affermazione di responsabilità irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; pertanto la rimessione riguarda solo la questione dei benefici.
  • In analoghe ipotesi difensive è importante: a) documentare coerentemente la versione alternativa e collegarla alle prove; b) far emergere nel testo del giudizio in che modo la motivazione di merito sia mancante o contraddittoria; c) se si richiedono benefici, sollecitare espressa e motivata pronuncia in ogni grado di giudizio per evitare omissioni.

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