Cassazione Civile, Ordinanza n. 32351/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui l'avvocata chiedeva alla società cliente il pagamento del compenso per attività giudiziale e stragiudiziale, quantificato in euro 12.093,19. La società contestava l’esistenza del credito e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, assumendo che la difesa svolta fosse negligente. Il Tribunale, in applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, rigettava la domanda di pagamento e accoglieva in sostanza la ricostruzione della controparte, ritenendo che l’avvocata avesse promosso un’azione giudiziale molto debole, avente a oggetto la nullità parziale di un contratto di leasing immobiliare per usurarietà della clausola di mora, senza adeguatamente informare la cliente dei profili di criticità; perciò escludeva il diritto al compenso e condannava la professionista al risarcimento di euro 8.392,23. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 702-ter c.p.c. per mancata sospensione/separazione e mancato mutamento del rito a fronte della riconvenzionale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di mutamento del rito; 3) nullità del procedimento e della decisione per pretesa compressione del diritto di difesa e della possibilità di articolare prove; 4) erronea applicazione del precedente delle Sezioni Unite n. 4485/2018 e mancata separazione tra domanda di liquidazione del compenso e riconvenzionale risarcitoria, con richiesta di poter produrre documenti in cassazione ex art. 372 c.p.c.; 5) violazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 11 preleggi, sostenendo che non vi fosse colpa professionale perché il mutamento giurisprudenziale sfavorevole era intervenuto dopo la definizione della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha chiarito che la controversia sui compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili è soggetta al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, nel quale non operano i commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c.; ha inoltre precisato che, in caso di riconvenzionale del cliente, il giudice deve valutare se essa richieda istruttoria non sommaria, nel qual caso va separata e trattata con rito ordinario, mentre se è trattabile in forma sommaria può essere decisa congiuntamente. Nel caso concreto il Tribunale, anche se implicitamente, aveva ritenuto non necessaria un’istruttoria non sommaria anche sulla riconvenzionale, e non vi era quindi né violazione delle norme sul rito né dell’art. 112 c.p.c.; inoltre la ricorrente non aveva dedotto di aver chiesto in udienza la separazione o un rinvio per integrare le difese, e la produzione documentale richiesta era comunque inammissibile in cassazione perché estranea ai limiti dell’art. 372 c.p.c. Quanto al merito della responsabilità professionale, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva escluso la colpa dell’avvocata? no, aveva invece ritenuto non censurabile la scelta di sostenere un’interpretazione controversa ma presente in dottrina e giurisprudenza; tale valutazione in fatto non era sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rito sommario ordinario utilizzato per l’introduzione del giudizio originario; la Corte lo distingue dal rito sommario speciale applicabile alle liquidazioni dei compensi professionali.
Nel rito sommario ordinario la disciplina sulle domande riconvenzionali è diversa; la pronuncia richiama l’illegittimità costituzionale della disposizione solo per evidenziare che non si applica al caso concreto.
Per le controversie di liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili prevede un rito sommario speciale, con tribunale in composizione collegiale, al quale non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c.
art. 3, co. 1, d.lgs. 150/2011
Conferma che al rito sommario speciale non si applicano le disposizioni incompatibili dell’art. 702-ter c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è esclusa perché la scelta di trattare congiuntamente la riconvenzionale è ricavabile implicitamente dalla decisione del giudice di merito.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente.
In cassazione non è ammessa la produzione di documenti che la parte avrebbe dovuto produrre nel giudizio di merito e che non rientrano nelle ipotesi consentite dalla norma.
La doglianza sulla compensazione delle spese è inammissibile/infondata, poiché il controllo di legittimità resta limitato alla verifica del rispetto della regola della soccombenza.
art. 11 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’irrilevanza retroattiva del mutamento giurisprudenziale, ma la censura non è stata accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili si applica il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, nel quale il giudice può decidere congiuntamente domanda principale e riconvenzionale se entrambe sono trattabili con istruttoria sommaria.
- Se la domanda riconvenzionale proposta dal cliente richiede un’istruttoria non sommaria, il giudice deve separarla e trattarla con rito ordinario; in difetto di tale esigenza, la trattazione congiunta non viola la disciplina processuale.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione di trattare la riconvenzionale con il rito sommario sia desumibile implicitamente dal provvedimento impugnato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre nuova documentazione che la parte avrebbe dovuto depositare in primo grado e che non rientri nei limiti dell’art. 372 c.p.c.
- La responsabilità professionale dell’avvocato non può essere affermata solo perché la tesi sostenuta sia poi risultata soccombente, se essa era comunque controversa e presente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale; la valutazione della colpa, quando si risolve in un apprezzamento di fatto, non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese di lite è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di opportunità della compensazione.
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