Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
La controversia nasce da due interviste rilasciate a quotidiani, nelle quali il ricorrente aveva criticato l'operato di un pubblico ministero in relazione a diversi procedimenti penali. In primo grado il tribunale aveva ritenuto diffamatorie alcune espressioni, condannando al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento della somma prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948. La corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo l'esimente del diritto di critica. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso o male valutato l'exceptio veritatis e avessero erroneamente interpretato espressioni come "insabbiare", "scelta arbitraria" e "malagiustizia", che, a suo dire, costituivano critiche basate su fatti veri o comunque su circostanze documentate. Ha inoltre contestato che gli fosse stato attribuito un intento di favoreggiamento o di premeditata parzialità, affermando che la sua era soltanto una valutazione critica dell'operato del magistrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto delle interviste e della capacità diffamatoria delle espressioni, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Ha richiamato il principio per cui, nelle azioni risarcitorie per diffamazione a mezzo stampa, la verifica della veridicità, continenza e interesse pubblico, nonché dell'esimente del diritto di critica, è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti di legge. Ha quindi confermato la statuizione di merito sulla natura diffamatoria delle espressioni e sulla non operatività della scriminante del diritto di critica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 12 della legge n. 47/1948
richiamato come base per la somma liquidata in favore dell'attore nel giudizio di merito
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
indicato come base del rito camerale in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
in violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
richiamato per censurare il mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione dei documenti invocati
ordinato l'imputazione coattiva ex art. 409 cod. proc. pen.
citato nel passaggio che spiega l'iter del procedimento penale evocato nelle interviste
ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ.
menzionato nel riepilogo della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore impo
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nell'azione di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della ricostruzione dei fatti, del significato delle espressioni e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto secondo legge.
- Il diritto di critica non consente di attribuire al soggetto criticato condotte oggettivamente lesive della reputazione quando, secondo l'accertamento di merito, le espressioni utilizzate eccedano la mera valutazione opinabile e assumano il significato di imputare intenti illeciti o condotte parziali non verificate.
- La censura in cassazione che si risolva nella mera proposta di una diversa lettura delle frasi contestate e delle risultanze istruttorie è inammissibile, perché non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata ma sollecita un nuovo giudizio di merito.
- Quando il giudice di merito motivi in modo congruo sull'assenza dei presupposti dell'esimente, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento sulla capacità diffamatoria delle espressioni contestate.
- La deduzione di documenti o risultanze probatorie in cassazione richiede specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto, pena l'inammissibilità della censura.
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