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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26292/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da accertamenti ispettivi su vari dipendenti di due società, conclusi con la contestazione di irregolarità nei rapporti di lavoro e con l’emissione di cartelle esattoriali e ordinanze-ingiunzione. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni proposte dalle società; la Corte d’appello di Roma aveva invece accolto solo in parte l’impugnazione, espungendo due lavoratori dalla pretesa contributiva e sanzionatoria perché non ritenuta confermata la subordinazione nei loro confronti. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e poi ritrattate in testimonianza; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., deducendo una indebita inversione dell’onere della prova e un errato valore attribuito agli atti ispettivi; (3) nullità della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per asserita contraddittorietà, poiché sulla stessa base probatoria erano state escluse le pretese solo per due lavoratori; (4) ulteriore nullità della motivazione per avere la Corte confermato la sanzione amministrativa nonostante il mancato accertamento, per tutti i soggetti, di un rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge perché la Corte d’appello non aveva affatto applicato in modo errato la regola sull’onere della prova né il valore probatorio dei verbali della Guardia di finanza/ispettivi. Ha inoltre osservato che i motivi, nella sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto sulla subordinazione, censura non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui non adeguatamente prospettato. La motivazione della sentenza d’appello è stata considerata non apparente, coerente e comprensibile, perché basata su un prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e sulla valorizzazione delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nell’immediatezza dei fatti. È stata anche richiamata la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per il motivo che prospettava omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in favore dell’INAIL; nessuna statuizione sulle altre parti intimate o sull’INPS, che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge, escludendo che le censure delle ricorrenti colpissero una falsa applicazione dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È richiamato per affermare che il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatti decisivi o della motivazione apparente, non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che la decisione d’appello abbia violato il principio di disponibilità delle prove, avendo invece valutato correttamente gli elementi istruttori raccolti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude una falsa applicazione del principio di libero convincimento, ritenendo che il giudice di merito abbia svolto un corretto apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    È affermato che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova: la regola resta quella che pone a carico dell’ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte esclude un’erronea attribuzione di efficacia probatoria ai verbali ispettivi, valorizzandone il peso nel quadro complessivo delle prove ma senza affermare una prova legale dei fatti contestati oltre i limiti della fede privilegiata.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    La Corte ritiene infondate le censure di nullità per difetto di motivazione, affermando che la sentenza d’appello espone un percorso logico comprensibile e non apparente.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per individuare i caratteri tipici del lavoro subordinato, la cui sussistenza è questione di fatto desumibile dagli elementi probatori.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    È applicato per dichiarare inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi, essendo precluso il vizio ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato come norma sul rito camerale in cassazione, senza riflessi sul merito della decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di individuazione della subordinazione o per vizio motivazionale nei limiti rigorosi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova e più favorevole valutazione delle prove: quando il giudice di merito ha esaminato le risultanze istruttorie e spiegato perché alcune prove sono ritenute più persuasive di altre, la censura è inammissibile o infondata se si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La regola dell’onere della prova nei giudizi relativi alla pretesa contributiva resta a carico dell’ente che agisce; tuttavia il giudice di merito può valorizzare, nel complessivo quadro probatorio, anche verbali ispettivi e dichiarazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti, purché ne effettui una valutazione critica e motivata.
  • La motivazione non è apparente né contraddittoria quando, pur richiamando le decisioni di primo grado, consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice e di comprendere perché alcune contestazioni siano state accolte solo in parte.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, opera la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. rispetto alla deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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