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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15388/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, aveva ridotto le pene inflitte a due imputati e confermato la confisca e distruzione della sostanza stupefacente sequestrata, ritenendoli responsabili del reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio in concorso. Contro tale decisione i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo il difetto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale di entrambi. In sostanza hanno contestato la tenuta logica e probatoria della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece sorretta da acquisizioni probatorie puntuali e immune da vizi logico-giuridici. La responsabilità era stata ricostruita valorizzando il fatto che l'auto, condotta da uno degli imputati e su cui viaggiavano entrambi, era stata fermata in pieno giorno; a seguito di perquisizione era stato trovato sotto il sedile lato passeggero un involucro contenente 19,3 grammi di cocaina, ritenuta occultata rapidamente dall'altro imputato prima del controllo, il quale aveva anche falsamente affermato che la sostanza fosse per uso personale. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione mossa ai due imputati

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice oggetto della condanna di merito per condotta di detenzione di stupefacente di lieve entità

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    usato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere esoneri automatici dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Cass., Sez. 4, n. 50257/2023

    citata a sostegno del ragionamento probatorio sulla detenzione di stupefacente e sulla valutazione degli indizi

  • Cass., Sez. 6, n. 1428/2017

    citata a supporto della valutazione del quadro probatorio in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata; censure generiche, apodittiche o non specificamente correlate alle argomentazioni della decisione sono inammissibili.
  • La responsabilità per detenzione di stupefacente può essere desunta da un quadro probatorio complessivo che valorizzi il rinvenimento della sostanza nel veicolo su cui viaggiano gli imputati, il comportamento di occultamento immediatamente precedente al controllo e le dichiarazioni mendaci rese nell'immediatezza.
  • La mera prospettazione di una destinazione ad uso personale, se smentita dagli elementi di fatto raccolti, non è sufficiente a superare un accertamento di responsabilità fondato su elementi concreti e coerenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisate.
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Come è indicizzato

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