Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per un fondo urbano situato nel Comune di Domodossola. La Corte d'appello di Torino, con sentenza parziale, aveva escluso l'esistenza del giudicato sull'esistenza di una servitù di uso pubblico; con sentenza definitiva aveva poi liquidato l'indennità in euro 249.900,00, oltre interessi e rivalutazione, facendo riferimento alla consulenza tecnica svolta in un distinto giudizio tra le stesse parti relativo al risarcimento del danno da illegittima occupazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. e omessa pronuncia sull'istanza di sospensione necessaria per pregiudizialità, sostenendo che dovesse attendersi l'esito del giudizio sulla servitù di uso pubblico; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse determinato l'indennità secondo il valore venale del terreno e in contrasto con un preteso giudicato che escludeva il rilievo degli incassi comunali da parcheggio; 3) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, contestando il riconoscimento della rivalutazione oltre agli interessi su un debito di valuta. I proprietari hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale, impugnando sia la sentenza non definitiva sia quella definitiva, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 32 d.P.R. 327/2001: contestavano il rigetto dell'eccezione di giudicato, l'adesione della Corte alla stima del c.t.u. che avrebbe considerato il vincolo preordinato all'esproprio e la data di ultimazione dei lavori anziché quella dell'immissione in possesso, nonché la mancata considerazione del reddito derivante dalla destinazione dell'area a parcheggio privato a pagamento compatibile con lo strumento urbanistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dei proprietari. Ha ritenuto che, per effetto della sopravvenuta sentenza n. 6867/2022 resa tra le stesse parti su questioni identiche o comunque sovrapponibili relative alla stessa area, fosse venuto meno l'interesse a decidere i primi due motivi del ricorso principale e i corrispondenti motivi incidentali, in quanto quelle questioni erano già state risolte in altro giudizio. Quanto al terzo motivo del Comune, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato il riconoscimento della rivalutazione richiamando il principio enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 3794/2015 e la disciplina dell'art. 1224, comma 2, c.c., mentre il ricorrente si era limitato a negare l'allegazione e la prova del maggior danno senza confrontarsi con tale ratio. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato dal Comune a sostegno della dedotta omessa pronuncia sull'istanza di sospensione necessaria; non è stata accolta la censura.
Invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio per pregiudizialità; la Corte ha escluso l'interesse a decidere il motivo per sopravvenuto giudicato su questioni sovrapponibili.
Usato sia per la determinazione dell'indennità di esproprio sia per escludere che debba tenersi conto del vincolo preordinato all'esproprio; la Corte richiama il principio per cui il valore può essere desunto anche da usi compatibili diversi da quello agricolo, se conformi alle previsioni urbanistiche.
Richiamato dalle parti in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso il rilievo delle censure perché le questioni erano già state definite in precedente decisione tra le stesse parti.
Richiamato per fondare il riconoscimento della rivalutazione monetaria quale componente del maggior danno nel debito di valuta; la censura del Comune è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti incidentali in relazione alla motivazione e al giudicato; la Corte non ha accolto le doglianze.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una questione di diritto o di fatto tra le stesse parti sia già stata decisa con sentenza passata in giudicato in un diverso giudizio, il nuovo ricorso può essere dichiarato privo di interesse nella parte in cui ripropone la medesima controversia o una questione sostanzialmente sovrapponibile.
- Ai fini della stima dell'indennità di esproprio, il valore del fondo non deve essere determinato assumendo come criterio vincolante il vincolo preordinato all'esproprio, ma può essere ricavato tenendo conto delle concrete possibilità di utilizzazione del bene compatibili con la destinazione urbanistica vigente, anche se diverse dall'uso agricolo e non edificatorie in senso tecnico.
- La destinazione di fatto impressa al suolo dall'ente pubblico può essere valorizzata nella stima solo se corrisponde a un'utilizzazione compatibile con lo strumento urbanistico e idonea a esprimere il valore di mercato del bene; non rilevano invece potenzialità edificatorie astratte o incompatibili con la pianificazione vigente.
- La deduzione del giudicato esterno o interno deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della precedente decisione: se la questione è stata già specificamente impugnata e trattata nel giudizio precedente, non può essere riproposta come preclusa dal giudicato in senso contrario.
- Una censura in cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a negare la prova del danno senza investire il fondamento giuridico della decisione.
- Nel caso di debito di valuta, la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta quale componente del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. se il giudice di merito ha motivato in tal senso; la doglianza va articolata contestando specificamente tale qualificazione e non solo l'assenza di allegazioni generiche.
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