Sentenza n. 938/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito complessivo di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 giugno 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore delle docenti la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di € 500,00 per una ricorrente e di € 2.000,00 per l’altra. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, le ricorrenti hanno chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito delle somme stabilite nel titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nella fattispecie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escluderla. Le spese di lite, pari a € 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Consente l’ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le peculiarità del debitore pubblico e le ragioni ostative all’adempimento.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997
È richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attivazione e il cui accredito erano stati ordinati dal giudice del lavoro.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità operative e funzionali per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica docente.
tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori
Consente di valorizzare, senza specifica prova, fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata alla pubblica amministrazione, quando questa non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi posti dal titolo.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia; quando il commissario è un dipendente dell’amministrazione debitrice, non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica, l’interesse pubblico coinvolto e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, in quanto fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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