Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46230/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di falsità ideologica (art. 481 c.p.) sostenendo: 1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), poiché il Tribunale avrebbe da un lato riconosciuto la plausibilità di un errore nella lettura delle mappe ma dall'altro l'avrebbe esclusa senza adeguata argomentazione, ritenendo invece che l'indicazione errata coincidesse con la pista poi realizzata ex novo e ipotizzando una connivenza non provata; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), contestando che il Tribunale abbia escluso la tenuità valorizzando indebitamente la mancata resipiscenza e trascurando altri elementi favorevoli (modesta difformità, immediata verifica da parte della Guardia Forestale, assenza di precedenti e pena pecuniaria minima).

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la conversione del ricorso in appello e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Torino. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi: la decisione è di natura procedurale, motivata sul presupposto che la sentenza di primo grado ha inflitto soltanto la pena pecuniaria (multa), sicché, ai sensi delle norme processuali richiamate, il rimedio del ricorso per cassazione deve essere qualificato come appello quando i motivi attengono a vizi di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Norma del codice penale che punisce la falsità ideologica in atti pubblici o autenticati; è la fattispecie oggetto della condanna impugnata.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Riferimento normativo riguardante dichiarazioni o attestazioni rese in documenti amministrativi (contestazione nell'ambito della CILA).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui il ricorrente lamenta la mancata applicazione rimarcando elementi favorevoli alla tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione all'accertamento della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    "Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"

    Disciplina l'appellabilità delle sentenze che infliggono solo sanzioni pecuniarie; la Corte richiama la norma per delimitare la possibilità di conversione del ricorso in appello.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Regola la impugnazione avanti alla Corte di Cassazione: il comma 3 prevede la conversione in appello del ricorso di cassazione quando ricorrono i casi indicati dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e).

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per motivi relativi alla motivazione (vizitti di motivazione); qui è proprio il vizio di motivazione che rende possibile la conversione del ricorso in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; citata con riferimento ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso del difensore.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado infligge solo una pena pecuniaria (multa o ammenda) e l'impugnazione per Cassazione prospetta vizi di motivazione riconducibili all'art. 606 c.p.p., il ricorso può essere qualificato e convertito in appello: il rimedio sostanziale sarà quindi l'esame in Corte d'Appello.
  • Per contestare la valutazione del dolo o dell'elemento soggettivo è necessario evidenziare contraddizioni manifeste nella motivazione o l'assenza di argomentazioni che colleghino i fatti alle conclusioni: la semplice discrepanza tra passaggi motivazionali non basta se il giudice ha indicato elementi fattuali che giustificano la sua conclusione.
  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità), il giudice deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p., ma non è obbligato a esaminare e menzionare tutti gli elementi possibili: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi. La mancata indicazione di segni di resipiscenza può legittimamente concorrere a escludere la tenuità se valorizzata insieme ad altri elementi ostativi.
  • La conversione del ricorso in appello non decide la responsabilità sostanziale: garantisce però al condannato la possibilità di un nuovo esame in sede d'appello quando la contestazione riguarda la motivazione sotto i profili indicati dalla legge processuale.
  • In situazioni pratiche di contestata incorrecta indicazione catastale o planimetrica è utile documentare la difficoltà oggettiva (es. perizia, confronto mappe, attestazioni tecniche) e ogni comportamento posteriore che dimostri resipiscenza o collaborazione, poiché tali elementi possono influenzare sia la valutazione del dolo sia l'esame della tenuità del fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.