Cassazione Penale, Sentenza n. 6844/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, quale presunta attuale proprietaria dell'immobile soggetto ad ordine di demolizione emesso nei confronti dell'originario proprietario Paolo Formisano, ha chiesto la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Ha dedotto la violazione dell'art. 32, comma 3, L. 47/1985 (nella versione risultante dalla L. 662/1996, art.2, comma 44), sostenendo che il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite prima dell'istituzione del parco non richieda il parere favorevole dell'Ente Parco. Ha inoltre contestato che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto la ricorrente priva di legittimazione, osservando che la documentazione comprovante il diritto di proprietà sarebbe stata prodotta nel procedimento amministrativo di sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente, in sede di esecuzione e quale terzo interessato, non abbia documentato in giudizio la propria legittimazione (titolo di proprietà), limitandosi a rinviare a documentazione esistente in un distinto procedimento amministrativo, il che è inammissibile. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (anche del Consiglio di Stato) in materia e ha ritenuto assorbita la questione sostanziale relativa alla necessità del parere dell'Ente Parco. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Norma che consente l'imposizione dell'ordine di demolizione per manufatti abusivi; è il titolo normativo in base al quale è stato emanato l'ordine di demolizione oggetto della controversia.
(versione dopo L. 662/1996, art.2, comma 44)
Disposizione richiamata dalla ricorrente per sostenere che il condono di opere abusive realizzate prima dell'istituzione del vincolo (parco) non richiede il parere favorevole dell'Ente Parco; il giudice ha ritenuto la questione non adeguatamente provata e non affrontata nei termini necessari.
Novella richiamata dalla ricorrente che modifica l'art. 32 L. 47/1985 su aspetti del condono in aree vincolate; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della novella al caso concreto richieda produzione probatoria specifica in sede esecutiva, mancante nella fattispecie.
Riferimento normativo al permesso di costruire in sanatoria; il Collegio ha osservato che la validità del titolo in sanatoria non è stata dimostrata dalla ricorrente nel giudizio di esecuzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per l'onere di pagamento in favore della cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine ai presupposti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità della parte.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, chi agisce come terzo interessato deve documentare la propria legittimazione direttamente nel giudizio di esecuzione; non è ammissibile rinviare a documenti prodotti in procedimenti amministrativi distinti.
- La prova della titolarità del diritto (es. titolo di proprietà) è prova agevole e necessaria: la sua mancata produzione può portare a inammissibilità del ricorso.
- Questioni sostanziali relative alla compatibilità del condono o del permesso in sanatoria con vincoli (es. parchi) richiedono una specifica istruttoria e prova nel processo esecutivo; l'interpretazione di norme modificate (es. per effetto di novelle) deve essere collegata a elementi fattuali verificabili.
- La giurisprudenza consolidata (anche amministrativa) sul punto può assorbire i rilievi introdotti in cassazione se il ricorrente non la affronta espressamente e non produce adeguata documentazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di sostenere le spese e il versamento di somme a titolo di ammenda secondo le norme procedurali applicabili.
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