Cassazione Penale, Sentenza n. 29621/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Caltagirone che lo aveva condannato, con rito abbreviato, a 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione di 18 cartucce calibro "special"). I motivi di ricorso contestavano: (1) l'erronea qualificazione giuridica e motivazione perché la detenzione sarebbe da farsi risalire ad epoca anteriore al 2015 (periodo in cui l'imputato deteneva l'arma), con conseguente applicazione solo della confisca amministrativa ex art. 6 L. 22/5/1975, n. 152; (2) l'erronea applicazione dell'istituto della diminuzione di pena per il rito abbreviato, poiché il giudice avrebbe ridotto la pena di un terzo anziché della metà per le contravvenzioni secondo la riformulazione dell'art. 442 c.2 cod. proc. pen. Nelle memorie difensive è stato inoltre chiesto, in via subordinata, il proscioglimento per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e ha escluso la validità della doglianza relativa alla prescrizione, rilevando che il reato di detenzione di armi/munizioni è di carattere permanente e che ciò che conta è la cessazione della detenzione (non l'inizio). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che il Tribunale aveva applicato per errore la diminuzione di un terzo prevista per i delitti, mentre per le contravvenzioni la riduzione è della metà. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena (ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.) e ha rideterminato la pena a euro 75,00 di ammenda (pena base 150 euro ridotta della metà). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che punisce la detenzione di munizioni/cartucce. La Corte la interpreta alla luce della giurisprudenza consolidata che considera il reato di detenzione illegale di armi/munizioni come reato permanente; rileva la cessazione della detenzione come momento rilevante ai fini della consumazione e della prescrizione.
art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
Prevede la confisca obbligatoria di armi e munizioni; la Corte afferma che la sanzione amministrativa della confisca non esclude la responsabilità penale per la continuata detenzione: sono condotte diverse e possono coesistere.
"in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto"
La norma stabilisce la diversa misura della diminuzione della pena per il rito abbreviato: metà per le contravvenzioni, un terzo per i delitti. L'erronea applicazione della diminuzione prevista per i delitti al caso di contravvenzione giustifica la rettifica della pena.
art. 623, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando il vizio è limitato a un errore di calcolo o a un mero criterio matematico, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena; la Corte lo applica per correggere la misura della diminuzione per il rito abbreviato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di specificazione dei motivi in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 11490 del 02/04/1986 (Marangoni, Rv. 174061)
Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui il reato di detenzione illegale di armi è permanente e si estingue solo con un atto volontario del soggetto (consegna/denuncia) o per intervento esterno (confisca).
Massime di principio
- La detenzione di armi o munizioni è reato permanente: ai fini della consumazione e della prescrizione rileva il momento della cessazione della detenzione (consegna, denuncia o confisca), non l'epoca di inizio della detenzione.
- La confisca amministrativa delle armi/munizioni (ex art. 6 L. 22/5/1975, n. 152) non esclude l'affermazione di responsabilità penale per la perdurante detenzione; le sanzioni amministrative e penali possono coesistere se sussistono distinte violazioni.
- Per il rito abbreviato la diminuzione della pena va commisurata alla natura del reato: per le contravvenzioni la riduzione è della metà; per i delitti è di un terzo (ex art. 442 c.2). Un errore nel calcolo può essere rettificato in Cassazione se è mero peccato di matematica.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la correzione è un semplice atto di calcolo o applicazione di criterio matematico (art. 623 c.1 lett. i)).
- Le eccezioni di prescrizione devono essere fondate sulla dimostrazione della cessazione della detenzione; dedurle tardivamente o senza considerare la natura permanente del reato espone a rigetto.
- In casi analoghi è opportuno documentare chiaramente atti volontari che dimostrino la cessazione della detenzione (consegna, denuncia formale, provvedimento di confisca definitivo) per ottenere il riconoscimento dell'interruzione del reato permanente.
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