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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01527/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, ritenendo provato che l'imputato si trovasse in stato di ebbrezza al momento del sinistro e degli accertamenti alcolimetrici. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 192 c.p.p., sull'accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro; 2) vizio di motivazione sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, sostenendo che avesse assunto alcol solo dopo essersi allontanato dal pronto soccorso e prima dei test; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi reiterassero censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ampia e congrua, fondata sulle risultanze istruttorie, in particolare sulle dichiarazioni della testimone che aveva tempestivamente recuperato l'imputato nei pressi dell'ospedale e lo aveva riaccompagnato sul luogo del sinistro, rendendo implausibile la tesi del consumo di alcol nel breve intervallo di tempo dedotto dalla difesa. Ha inoltre ritenuto immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base dei precedenti per analoghe violazioni del codice della strada e della conseguente personalità dell'imputato, richiamando il principio per cui il giudice può fondare il giudizio ex art. 133 c.p. anche su un solo elemento ritenuto prevalente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non può essere accolto quando la motivazione impugnata sia logica, completa e non manifestamente illogica.
  • L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere confermato sulla base di un ragionamento probatorio che valorizzi la stretta successione temporale tra sinistro, allontanamento dal pronto soccorso e controlli alcolimetrici, ove tale sequenza renda non credibile la tesi di un consumo di alcol intervenuto dopo il fatto e prima del test.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può attribuire rilievo decisivo anche a un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e adeguatamente esplicitato in motivazione.
  • Le pregresse condanne per violazioni analoghe del codice della strada possono legittimamente incidere in senso negativo sul giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche, in quanto espressive della personalità del soggetto e della sua noncuranza per le regole di circolazione e per la tutela dell'incolumità altrui.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniProvePena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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