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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13112/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di espulsione del 6 febbraio 2025 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Il ricorrente contestava la legittimità dell'espulsione deducendo che l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU, precluderebbe l'espulsione anche in presenza di forti legami affettivi e sociali con l'Italia. Sosteneva di essere giunto in Italia nel 1995, titolare di una ditta individuale, avere legami familiari (madre cittadina italiana, ex moglie italiana) e che l'espulsione sarebbe una intrusione non proporzionata nella sua vita familiare; inoltre deduceva insufficiente ponderazione della pericolosità concreta e attuale nella motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione perché il ricorrente era privo di titolo di soggiorno (rinnovo rifiutato il 20/03/2024) e non risultavano rapporti di convivenza con cittadini italiani tale da integrare una delle ipotesi ostative di cui all'art. 19. La Corte ha ricordato che le preclusioni all'espulsione previste dall'art. 19 hanno carattere eccezionale e non sono estensibili per analogia; ha inoltre precisato che, essendo l'espulsione stata motivata sulla base della mancanza del titolo di soggiorno (lett. b dell'art. 13, comma 2), la censura sulla mancata valutazione della pericolosità concreta non era pertinente rispetto al percorso logico del provvedimento. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    Consente l'adozione dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione per lo straniero non appartenente all'UE detenuto e condannato. La Corte lo qualifica come provvedimento amministrativo atipico la cui adozione è obbligatoria se ricorrono le condizioni di legge.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19

    Prevede le ipotesi ostative all'espulsione (prevalenti esigenze di asilo, umanitarie o di tutela della persona e delle relazioni familiari). La Corte stabilisce che tali ipotesi sono eccezionali e non possono essere applicate per analogia; devono essere interpretate restrittivamente pur alla luce dell'art. 8 CEDU.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2

    nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2

    Individua le tre situazioni alternative che legittimano l'espulsione come sanzione sostitutiva: a) ingresso sottraendosi ai controlli; b) permanenza senza titolo di soggiorno; c) appartenenza a categorie suscettibili di giudizio di pericolosità. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto applicabile la lett. b) (assenza di titolo di soggiorno dopo il rifiuto di rinnovo).

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5

    Equipara la condizione personale dello straniero la cui domanda di rinnovo del permesso è stata rifiutata alle situazioni legittimanti l'espulsione ai sensi degli artt. 16 e 13; ciò giustifica l'espulsione quando il rinnovo sia stato rigettato e non impugnato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. richiamati nella sentenza)

    Riferimento normativo usato per definire le categorie di persone rispetto alle quali può essere formulato un giudizio di pericolosità (richiamato nell'art. 13 lett. c).

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8

    Richiamata come parametro interpretativo: le preclusioni all'espulsione devono essere considerate alla luce della tutela della vita privata e familiare, ma la Corte ricorda che la protezione non estende automaticamente le ipotesi ostative di legge.

  • codice di procedura penale, disp. att. art. 173, comma 1

    Norma procedurale che limita la forma e l'estensione del motivo di impugnazione; la Corte ha osservato che il motivo è stato formulato nei limiti strettamente necessari a norma di questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'espulsione per stranieri non comunitari detenuti e condannati è una misura amministrativa alternativa alla detenzione che trova applicazione automaticamente quando ricorrono le condizioni previste dalla legge (es. assenza di titolo di soggiorno).
  • Le ipotesi ostative all'espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998 vanno interpretate restrittivamente ed eccezionalmente; non sono estensibili per analogia solo sulla base di legami affettivi o sociali generici.
  • I legami sociali e affettivi rilevano ai fini del bilanciamento ex art. 8 CEDU, ma devono essere valutati concretamente e risultare tali da integrare una delle ipotesi previste dall'art. 19 per impedire l'espulsione; mera presenza storica in Italia o rapporti non di convivenza possono non essere sufficienti.
  • Se l'espulsione è fondata sulla mancanza di titolo di soggiorno (lett. b dell'art. 13, comma 2), la valutazione della pericolosità concreta non è necessariamente centrale nel ragionamento motivazionale del provvedimento: la legittimità può fondarsi sulla situazione personale dell'interessato riguardo al soggiorno.
  • Per opporsi efficacemente a una decisione di espulsione il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e concreto l'esistenza di una delle cause ostative previste dalla legge (es. convivenza stabile con cittadino italiano, esigenze di asilo/umanitarie comprovate), contestare motivazioni specifiche e non limitarsi ad affermazioni generiche sulla durata della permanenza o sui legami sociali.
  • La negazione o il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, se non tempestivamente impugnata, rende più difficile opporre l'espulsione fondata sulla mancanza di titolo; quindi è cruciale attivare i rimedi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti di rifiuto o revoca.

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