Cassazione Civile, Ordinanza n. 03927/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di Matera nei confronti di un istituto bancario per IRES e IRAP relative all'anno 2003, con disconoscimento della deducibilità di costi sostenuti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza realizzata nel 2000. Dopo un primo esito favorevole alla banca in CTP, la CTR aveva riformato la decisione; la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e compensato integralmente le spese per la complessità delle questioni. La banca ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di rinvio disposto la compensazione totale delle spese senza gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo: ha applicato il testo dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 vigente ratione temporis, equiparandolo alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e ha affermato che la compensazione è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la complessità delle questioni trattate integra una ragione idonea a sorreggere la compensazione e ha osservato che la Corte di merito aveva motivato facendo leva proprio sulla complessità della controversia e sulla novità della questione, con riferimento alla corposa motivazione dell'ordinanza rescindente. Ha quindi escluso la violazione denunciata e ha rigettato il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per definizione conforme alla proposta accelerata, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, con cui è stata denunciata la violazione di legge.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la complessità delle questioni trattate può integrare tali ragioni.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015
Ha modificato l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 con efficacia dal 1° gennaio 2016.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
La nuova disciplina sulle spese processuali nei giudizi tributari si applica ai giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È richiamato come disciplina sostanzialmente corrispondente, per il periodo rilevante, a quella tributaria; la norma sulle "gravi ed eccezionali ragioni" è clausola generale rimessa alla specificazione del giudice di merito.
Ha novellato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione richiamata dalla Corte.
art. 380-bis, primo comma, c.p.c.
Ha consentito la proposta di definizione accelerata del giudizio, poi seguita dalla richiesta di decisione della ricorrente.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
La definizione conforme alla proposta accelerata è stata qualificata come ipotesi normativa di abuso del processo, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c.
Ha fondato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
Ha fondato la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha giustificato l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche quando il giudice espliciti gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali può rientrare la complessità delle questioni affrontate.
- La clausola delle "gravi ed eccezionali ragioni" è una norma elastica: il giudice di merito deve concretizzarla in relazione al caso, e il controllo di legittimità è limitato ai casi in cui la motivazione non trovi riscontro nelle emergenze di causa o contrasti con giurisprudenza consolidata.
- Quando la decisione di merito motiva la compensazione valorizzando la novità e la complessità della controversia, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La disciplina processuale applicabile alle spese va individuata secondo il principio tempus regit actum, tenendo conto della data di instaurazione del giudizio e delle norme transitorie.
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