Cassazione Civile, Ordinanza n. 34420/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi all’assistenza prestata in un precedente giudizio civile. Gli ingiunti si erano opposti deducendo la nullità del contratto d’opera professionale: la professionista, non iscritta ad alcun ordine italiano al momento dell’incarico ma avvocato stabilito, avrebbe usato l’abbreviazione "Av" in modo idoneo a ingenerare confusione sul titolo professionale, in violazione dell’art. 7 d.lgs. 96/2001, e non avrebbe prodotto la dichiarazione d’intesa con avvocato abilitato in Italia, richiesta dall’art. 8 d.lgs. 96/2001. In conseguenza chiedevano dichiararsi la non debenza dei compensi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la corte d’appello aveva confermato nel merito la revoca, ritenendo non provata l’osservanza dell’art. 8 e comunque ravvisando la violazione dell’art. 7. Con il ricorso per cassazione la professionista denunciava: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che nel giudizio presupposto si fosse formato giudicato sulla validità della procura e che ciò rendesse inutiliter datae le decisioni sul compenso; 2) violazione dell’art. 8 d.lgs. 96/2001, omesso esame di un documento decisivo e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che esistesse una dichiarazione d’intesa idonea a escludere la nullità del contratto e che, in ogni caso, la sola violazione di norme di comportamento non potesse determinare nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché il preteso giudicato non era stato dedotto tempestivamente nel merito, oltre che perché il giudicato invocato riguardava parti e oggetto diversi e non implicava alcun accertamento sulla validità della procura. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: in parte per la preclusione da doppia conforme rispetto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in parte perché la censura non aggrediva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sul fatto che la dichiarazione d’intesa non risultava prodotta nel giudizio davanti al Tribunale di Perugia; ha inoltre rilevato che, anche a voler ritenere esistente una dichiarazione d’intesa, restava non contestata la violazione dell’art. 7 d.lgs. 96/2001, la quale integra un vizio genetico del contratto d’opera professionale e ne determina la nullità quando l’uso del titolo professionale è decettivo e ingannevole. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo nel rispetto dell’onere di autosufficienza e delle preclusioni processuali; nel caso concreto non era utilmente opponibile.
È richiamato dagli opponenti per sostenere la non debenza del compenso quando la prestazione professionale sia resa in violazione di requisiti che incidono sulla validità del rapporto.
"1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. / 2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine"
La sua violazione, quando sia idonea a trarre in inganno il cliente sul reale titolo professionale, comporta un vizio genetico del contratto d’opera professionale e quindi la nullità.
L’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un avvocato abilitato in Italia, che assicuri i rapporti con l’autorità procedente ed è responsabile dell’osservanza dei doveri verso la stessa; nel caso concreto la prova della dichiarazione d’intesa doveva risultare dal giudizio in cui la prestazione era stata resa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo l’onere di indicare le divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
In caso di doppia conforme opera la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Il ricorrente deve specificare e riprodurre gli atti/documenti rilevanti, compresa la sentenza invocata come giudicato esterno e, se del caso, le critiche mosse in appello.
L’onere di produzione degli atti e documenti rilevanti va assolto nei modi e termini di legge.
Se il giudicato esterno si forma nelle more del giudizio di appello e non viene tempestivamente dedotto, la sentenza di appello difforme è impugnabile con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi invoca un giudicato esterno in cassazione deve rispettare l’onere di autosufficienza, riproducendo il contenuto essenziale della decisione passata in giudicato e indicando quando e come il giudicato sia stato dedotto nei gradi di merito.
- Il giudicato formatosi tra soggetti diversi o su oggetto diverso non è automaticamente opponibile in una controversia relativa ai compensi del difensore, se nella precedente causa non vi è stato un accertamento necessario sulla validità del rapporto professionale.
- Quando una sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto della decisione di primo grado e il loro eventuale scostamento in appello.
- Se la ratio decidendi della decisione impugnata poggia sulla mancata prova che una dichiarazione d’intesa sia stata prodotta nel giudizio in cui la prestazione professionale è stata resa, non è sufficiente allegare l’esistenza di una diversa dichiarazione in un giudizio successivo o nel diverso processo sul compenso.
- La violazione delle prescrizioni formali e informative poste a tutela dell’esatta identificazione del titolo professionale dell’avvocato stabilito, quando sia idonea a ingannare il cliente, può incidere sulla validità del contratto d’opera professionale e determinare nullità.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste dell’error in iudicando, si mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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